Leggo che i requisiti per essere un verificatore 462/01 sono gli stessi richiesti per essere responsabile tecnico dell’impresa installatrice, quindi Cei 0-14 che rimanda al DM 37/08.
Io ho una qualifica professionale (triennale) di secondo livello come “installatore e manutentore di impianti elettrici: indirizzo professionale impianti elettrici civili e industriali” presa nel 2007 in un scuola italiana. Inoltre, ho una qualifica professionale di un corso come “installatore e manutentore di sistemi di comando e controllo”. Ho lavorato come dipendente per 1 anno presso un’azienda di installazione e manutenzione impianti elettrici operante sia in Bt che Mt.
Nel 2009 sono stato assunto da una OdI che mi ha fatto internamente il corso per esercitare l’attività di verificatore dpr 462/01, che svolgo dal 2009 appunto con tanto di firma e sono abilitato A1 e A2. Ogni anno ho eseguito i corsi di aggiornamento interni all’azienda per il mantenimento della stessa. in questo periodo però ho fatto dei colloqui e mi sono sentito rispondere che la sola qualifica triennale non basta come requisito per essere un verificatore dpr 462/01.
L’articolo 3, ai comma b) e c) della 46/90 riporta che:
“b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attivita’ di cui all’articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;”
Volevo quindi un chiarimento perché, ingenuamente, non ho mai approfondito la cosa. In che situazione mi trovo?
anonimo
Abbiamo compreso che lei ha già i requisiti di verificatore DPR 462/01, derivanti sia dall’assunzione nell’ OdI che dai corsi di abilitazione e mantenimento dei requisiti svolti.
I riferimenti di cui alla Legge 46/90 sono stati integrati dal DM 37/08 e precisamente
Art. 4.
Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una universita’ statale o legalmente riconosciuta;
((a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’allegato A, area 1 – efficienza energetica, al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 7 settembre 2011));
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attivita’ di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attivita’ di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) e’ di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attivita’ di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) e’ di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attivita’ cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualita’ di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attivita’ di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresi’, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell’articolo 4 il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attivita’ di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attivita’ di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 2, tale periodo non puo’ essere inferiore a quattro anni.
Qualora dovesse iniziare oggi il percorso per diventare verificatore si applicherebbero i criteri di cui alle lettere c) o d) delll’art. 4.