QUESITO TECNICO
Impianti di pubblica illuminazione: serve il collaudo?
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- 21 Giugno 2021
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In merito agli impianti di pubblica illuminazione all’aperto, non rientrando nel campo del DM 37/08, non devono neanche essere progettati da tecnico abilitato. Invece, sono sottoposti a collaudo? In caso affermativo, quale riferimento normativo va considerato?
Ing. Marco Orfei
Un impianto di pubblica illuminazione completamente all’aperto non rientra nel campo di applicazione del decreto 37/08 e quindi potrebbe essere realizzato senza progetto e da impresa non installatrice. Tuttavia tale condizione non esclude l’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (e ovviamente ad altre prescrizioni specifiche come i Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017). Il Codice dei Contratti Pubblici, in particolare, prevede all’articolo 102:
2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
L’impianto è quindi soggetto a collaudo e le attività sono quelle descritte previste dal capitolo 61 “verifiche iniziali” dalla Norma CEI 64-8. Alcune indicazioni procedurali sono inoltre contenute nella Guida CEI 0-2.
Secondo la legge 186/68 gli impianti elettrici devono essere realizzati secondo la regola dell’arte. Se realizzati secondo le norme CEI si considerano realizzati a regola d’arte.
La cei 64-7 ed ora la Cei 64-8 714 sono relative all’illuminazione pubblica.
Come si può dimostrare di aver seguito la regola dell’arte senza una preventiva progettazione?
Rimarrebbe da sciogliere il nodo circa chi deve firmare il progetto: relativamente al quale si dovrebbero seguire le usuali norme sulle competenze fra ingegneri e periti.