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Impianti elettriciHo da poco scoperto che nella di.co. dell’impianto elettrico del mio appartamento in affitto, l’azienda installatrice (che ha chiuso) ha inserito come prescrizioni di manutenzione:
1)Controllo del funzionamento del tasto T ogni mese e relativa registrazione su un libretto di impianto mai consegnato.
2)Controllo della terra, delle dispersioni di corrente su base annuale e altri controlli da registrarsi (la cadenza dei controlli non è specificata!) da registrarsi sempre sul libretto di impianto mai consegnato.
Di fatto, non trovo nessun elettricista che voglia eseguite i controlli e rilasciare il libretto, vista anche la non chiarezza delle stesse prescrizioni nella di.co. Tutti mi dicono che non hanno mai visto una cosa del genere su un impianto civile in vita loro e si spaventano.
Inoltre per gli inquilini sarebbe molto oneroso e anche strano dover far i controlli nei cui al p.to 1 sopra e registrarmi mensilmente su di un libretto.
Ho un’assicurazione sull’immobile che come tutte le altre polizze, esclude il risarcimento in caso di mancata manutenzione. Non potendo fare i controlli ai p.ti 1 e 2 di sopra sarei di fatto non coperto e soprattutto responsabile della mancata manutenzione del mio appartamento che però non riesco a fare per mancanza di chiarezza nella di.co., per la mancanza del libretto etc.
Ora vi chiedo: se facessi fare una perizia ad un perito elettrotecnico oppure una manutenzione straordinaria da un elettricista con nuova di.co. che NON prevedano la manutenzione al p.to 1 e 2: sarei apposto con legge? Mi sono informato e nessun impianto civile per legge deve essere sottoposto a tale manutenzione programmata!

Carmine Marco Lamanna

Manutenzione ordinaria di un impianto domesticoIl libretto di uso e di manutenzione dell’impianto elettrico è un documento introdotto dal decreto 22 gennaio 2008, n.37:

Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario
1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all’articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell’articolo 3.
2. Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell’impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.

Tale prescrizione non discrimina ambienti di vita da ambienti di lavoro ecc.
L’impresa che ha compilato la dichiarazione di conformità del Suo appartamento ha fatto cosa giusta, ma o ha sopravvalutato il rischio, o ha rilasciato il documento con troppa superficialità.
Può risolvere con il libretto d’impianto elettrico proposto dal Prosiel, un’associazione senza scopo di lucro per la promozione della cultura della sicurezza e dell’innovazione elettrica.
Si scarica gratuitamente, previa registrazione, al seguente link:

https://www.prosiel.it/libretto-impianto-elettrico