Ultime news

~DAl fine di soddisfare quanto indicato all’articolo 80, comma 1 , lettere c) e g) del D.Lgs. 81/08 , si Chiede quanto sotto indicato:
1) Per evitare archi elettrici è obbligatorio l’installazione di AFDD ( dispositivi di protezione contro gli archi elettrici in parallelo /serie al circuito elettrico)?
2) Quali sono le condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili nelle apparecchiature e impianti elettrici?

Santo

~RSi riporta, per comodità di lettura, l’art. 80 del D.Lgs. 81/08 integrato  con il Decreto legislativo n. 106/09

Capo III Impianti e apparecchiature elettriche
Art. 80 – Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1.

3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.

Le risposte ai quesiti:
1) I dispositivi Arc Fault Detection Devices (AFDD) sono raccomandati dalla Norma CEI 64-8 Sezione 422 – Protezione contro l’incendio – all’art. 422.7 dove si dice “Si raccomanda di prendere misure speciali per la protezione contro gli effetti dei guasti d’arco nei circuiti finali“, “Nei circuiti a corrente alternata, l’utilizzo di dispositivi di rilevazione di guasti d’arco (AFDD), conformi alla CEI EN 62606, soddisferanno le raccomandazioni sopra citate. Se utilizzato, un AFDD sarà posto all’origine del circuito da proteggere“.
Una raccomandazione non è una prescrizione, pertanto, non è obbligatoria l’installazione degli AFDD, è solo consigliata come possibile provvedimento limitatamente alla riduzione degli effetti del guasto d’arco nei casi specifici previsti per questo componente.

2) Tutte quelle che risultano, oltre a quelle già definite da a) ad f), dall’analisi e valutazione del rischio per i rischi derivanti dall’impianto elettrico e dai suoi componenti in relazione al luogo nei quali sono installati, alle sollecitazioni alle quali sono sottoposti (ambientali, di funzionamento, ecc), alle modalità d’uso, ecc.