Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica. (18A02943) (GU Serie Generale n.98 del 28-04-2018)
Art. 1 – Adozione dei Criteri ambientali minimi
1. Sono adottati i Criteri ambientali minimi, di cui all’allegato tecnico che e’ parte integrante del presente decreto, per «l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica».
2. Il presente decreto entra in vigore centoventi giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2018
Il Ministro: Galletti
Allegato
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Direzione Clima ed Energia -
Piano d'azione
per la sostenibilita' ambientale dei consumi
nel settore della Pubblica Amministrazione
ovvero
Piano d'Azione Nazionale
sul Green Public Procurement (PAN GPP)
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
Sommario
1. PREMESSA
OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO
2.1 TERMINI E DEFINIZIONI
2. INDICAZIONI RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO
3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI
3.2 CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
3.3 LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO 15
3.3.1 Consistenza delle attivita' e loro scansione logica e
temporale
3.3.2 Indici prestazionali
3.3.3 Analisi energetica
3.3.4 Valutazione dei fabbisogni
3.3.5 Gestione dell'impianto
3.3.5.1 Conduzione dell'impianto
3.3.5.2 Manutenzione
3.3.5.3 Verifica periodica degli impianti
3.3.6 Aspetti organizzativi
3.3.7 Documentazione che l'Amministrazione deve fornire
3.3.8 Ripartizione dei risparmi energetici conseguiti
3.3.9 Titoli di efficienza energetica ed altri incentivi
economici
3. CRITERI AMBIENTALI MINIMI - SERVIZIO IP
4.1 OGGETTO E DURATA DELL'AFFIDAMENTO
4.2 REQUISITI DEI CANDIDATI
4.2.1 Diritti umani e condizioni di lavoro
4.3 SPECIFICHE TECNICHE
4.3.1 Censimento
4.3.2 Analisi energetica
4.3.3 Valutazione degli indici prestazionali
4.3.4 Progetto definitivo
4.3.5 Progetto esecutivo
4.4 CRITERI PREMIANTI (criteri di aggiudicazione)
4.4.1 Requisiti dei candidati
4.4.2 Progetto definitivo
4.4.3 Progetto esecutivo
4.4.4 Gestione
4.4.5 Fornitura di energia elettrica
4.5 CLAUSOLE CONTRATTUALI (criteri di base)
4.5.1 Gestione
4.5.2 Sorgenti luminose e apparecchi di illuminazione
4.5.3 Fornitura di energia elettrica
4.5.4 Bilancio materico
4.5.5 Rapporti periodici sul servizio
4.5.6 Sensibilizzazione degli utenti
4.6 Clausole contrattuali (criteri premianti)
4.6.1 Bilancio materico
SCHEDA 1 - CENSIMENTO DI LIVELLO 1
SCHEDA 2 - CENSIMENTO DI LIVELLO 2
SCHEDA 3 - INDICI PRESTAZIONALI IMPIANTO
SCHEDA 4 - CONFORMITA' NORMATIVA
SCHEDA 5 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
SCHEDA 6 - RIQUALIFICAZIONE URBANA
SCHEDA 7 - SERVIZI INTELLIGENTI
SCHEDA 8 - LIVELLO GESTIONALE
SCHEDA 9 - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
SCHEDA 10 - PROGETTO DEFINITIVO
SCHEDA 11 - PROGETTO ESECUTIVO
1. PREMESSA
Questo documento e' parte integrante del Piano d'azione per la
sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione,
di seguito PAN GPP (1) , e tiene conto di quanto proposto nelle
Comunicazioni della Commissione Europea COM(2008)397 "Piano d'azione
su produzione e consumo sostenibili e politica industriale
sostenibile", COM(2008)400 "Appalti pubblici per un ambiente
migliore" e COM(2011)571 "Tabella di marcia verso l'Europa efficiente
nell'impiego delle risorse".
Esso definisce i criteri ambientali minimi - CAM - che, ai sensi
del D.Lgs. 50/2016 (2) , le Amministrazioni pubbliche debbono
utilizzare nell'ambito delle procedure per l'affidamento del servizio
di illuminazione pubblica (nel seguito "Servizio IP").
Infatti ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 le Amministrazioni
che intendono procedere all'affidamento del Servizio IP devono
inserire nei documenti della procedura di affidamento, per qualunque
importo e per l'intero valore delle gare, almeno le specifiche
tecniche e le clausole contrattuali (criteri di base) definite nel
presente documento e, nello stabilire i criteri di aggiudicazione
(art. 95), devono altresi' tener conto dei criteri premianti ivi
definiti.
I criteri definiti nel presente documento si applicano anche alle
Amministrazioni che svolgano in proprio, in tutto o in parte, le
attivita' che costituiscono il servizio IP, non affidandole quindi a
terzi.
I CAM "Servizio IP" sono stati definiti tenendo conto del fatto che
le Amministrazioni pubbliche operano in contesti e condizioni
operative molto diversi, a partire dalla disponibilita' di
informazioni sullo stato degli impianti e delle risorse economiche
per eventuali interventi di riqualificazione, e che gli stessi
impianti possono trovarsi in situazioni molto diverse in relazione al
rispetto della normativa, all'aggiornamento tecnologico ed al livello
di efficienza energetica.
Cosi' come previsto dal PAN GPP, l'applicazione dei Criteri
Ambientali Minimi nelle gare d'appalto sara' monitorata al fine di
valutare l'attuazione pratica delle politiche nazionali in materia di
appalti pubblici ed al fine di stimarne, ove possibile, gli effetti
in termini di riduzione degli impatti ambientali.
I CAM definiti in questo documento saranno oggetto di aggiornamento
periodico per tener conto dell'evoluzione della normativa, della
tecnologia e dell'esperienza.
I CAM definiti nel presente documento si applicano ai servizi
relativi all'illuminazione pubblica cosi' come definiti al paragrafo
2. Non si applicano ai servizi diversi da quelli definiti al predetto
paragrafo 2. Questi ultimi servizi dovranno pertanto recare una
dicitura diversa ed essere distinti all'interno della documentazione
di gara dai "Servizi IP". Ai fini della corretta gestione del
servizio e della migliore tracciabilita' dei flussi finanziari,
l'Amministrazione inserisce nel contratto i soli servizi relativi
all'illuminazione pubblica come definiti nel paragrafo 2, evitando di
includere anche servizi diversi da questi o, comunque, ad essi
connessi.
OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO
Ai fini del presente documento il Servizio di Illuminazione
Pubblica comprende:
• la gestione degli impianti di illuminazione pubblica che, a sua
volta, e' costituita da:
○ la conduzione (come definita al cap. 3.3.5.1) degli impianti
di illuminazione;
○ la manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa (come
definite al cap. 3.3.5.2) degli impianti di illuminazione;
○ la verifica periodica, con cadenza prestabilita a seconda del
livello prescelto (cosi' come definito al cap. 3.3.5.3) degli
impianti di illuminazione;
• ed inoltre puo' comprendere:
a) la fornitura di energia elettrica per l'alimentazione degli
impianti di illuminazione pubblica ed eventualmente per
l'alimentazione degli impianti di segnaletica luminosa;
b) un censimento, se non esistente, almeno di livello 2 (vedi
SCHEDA 2) degli impianti di illuminazione pubblica a cura del
fornitore;
c) la definizione di un progetto definitivo (cosi' come
specificato nella SCHEDA 10) ovvero esecutivo (cosi' come specificato
nella SCHEDA 11) degli interventi di riqualificazione dell'impianto
di illuminazione pubblica e la eventuale realizzazione dei lavori
previsti da un progetto esecutivo (cosi' come specificato nella
SCHEDA 11) degli interventi di riqualificazione dell'impianto di
illuminazione pubblica, laddove ricorrano i casi previsti dall'art.
59, comma 1 e 1 bis del codice dei contratti pubblici;
d) altre attivita' inerenti la conduzione o la manutenzione
degli impianti di illuminazione pubblica aggiuntive rispetto a quanto
gia' indicato;
e) la gestione degli impianti di segnaletica luminosa.
Accordi quadro, Convenzioni ed altri contratti stipulati da
centrali di committenza o altri soggetti al fine di selezionare
fornitori o definire condizioni quadro propedeutiche all'attivazione
di specifici contratti da parte di singole Amministrazioni pubbliche
devono prevedere, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n.50/2016, il
rispetto almeno dei criteri di base (specifiche tecniche e clausole
contrattuali) definiti nel presente documento.
Nel capitolo 3 e' richiamata la principale normativa pertinente e
sono fornite indicazioni per la preparazione e l'espletamento delle
procedure d'acquisto e per l'esecuzione del contratto.
Nel capitolo 4 sono definiti i CAM. Essi si dividono in:
• requisiti dei candidati (criteri di base): atti a provare la
capacita' tecnica del candidato ad eseguire il contratto di servizio
in modo da ridurne gli impatti ambientali;
• specifiche tecniche (criteri di base): che definiscono il
livello minimo da raggiungere in relazione ai piu' significativi
impatti ambientali del servizio. Questo non esclude che le
Amministrazioni pubbliche possano porsi obiettivi piu' ambiziosi e a
questo scopo, ad esempio, utilizzare i criteri di aggiudicazione
definiti in questo documento come specifiche tecniche;
• clausole contrattuali (criteri di base): criteri di
sostenibilita' che l'Offerente si impegna a rispettare durante lo
svolgimento del contratto;
• criteri premianti (criteri di aggiudicazione): criteri di
valutazione dell'offerta cui debbono essere attribuiti, nei documenti
della procedura d'acquisto, specifici punteggi. I criteri premianti
definiti in questo documento sono atti a selezionare servizi piu'
sostenibili di quelli che si possono ottenere con il rispetto dei
soli criteri di base di cui sopra.
Allo scopo di fornire supporto alle Amministrazioni per la verifica
del rispetto dei singoli criteri, la definizione di ciascuno e'
completata da una parte denominata "verifica" in cui sono indicati
mezzi e modalita' di prova del rispetto del criterio.
2.1 TERMINI E DEFINIZIONI
Di seguito vengono riportati termini e definizioni utili alla
migliore comprensione del documento:
Altri servizi: servizi diversi da quello di illuminazione pubblica
cosi' come definito nel presente documento. Sono tali, dunque, i
servizi o apparati non direttamente correlati alle finalita' proprie
di un impianto di illuminazione pubblica ovvero che non ne potenziano
le funzionalita' (3) .
Apparecchio di illuminazione: un apparecchio che distribuisce,
filtra o trasforma la luce trasmessa da una o piu' sorgenti luminose
e che include tutte le parti necessarie per sostenere, fissare e
proteggere le sorgenti luminose e, ove necessario, i circuiti
ausiliari e gli strumenti per collegarle all'alimentazione, ma non le
sorgenti luminose stesse.
Cavidotto per linee di alimentazione: le condutture, generalmente
interrate, adibite al passaggio di cavi elettrici per l'alimentazione
degli impianti di illuminazione. Tali cavidotti, nei limiti e nelle
possibilita' offerte dalla loro dimensione, possono ospitare anche
cavi ottici dedicati al trasporto dati.
Carico esogeno: carico di tipo elettrico o statico gravante
sull'impianto di illuminazione pubblica ma che non e' riconducibile
al servizio di illuminazione pubblica. I carichi esogeni possono
essere di due tipi:
- carichi esogeni di tipo elettrico: sono impianti o
apparecchiature non riconducibili al servizio di illuminazione
pubblica che vengono alimentati dalla rete di alimentazione dedicata
alla sola illuminazione pubblica (ad esempio: carichi elettrici
temporanei per l'alimentazione di fiere e mercati; carichi elettrici
continui per l'alimentazione di pompe idrauliche, telecamere, schermi
e monitor, luminarie natalizie, ecc.). In questi casi,
l'Amministrazione (ovvero l'Offerente) procede ad avviare, nel
rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, tutte le
operazioni atte alla messa in sicurezza o all'eventuale rimozione dei
carichi esogeni elettrici. Nel caso in cui l'Amministrazione (ovvero
l'Offerente) abbia sottoscritto contratti per utenze ad uso
illuminazione pubblica, tutti i carichi esogeni elettrici collegati a
tali utenze dovranno essere distaccati e ricondotti ad utenze (nuove
od esistenti) coerenti al servizio fornito (che non potranno appunto
essere ad uso illuminazione pubblica e che avranno tariffe diverse)
(4) ;
- carichi esogeni di tipo statico: sono oggetti o apparecchiature
non riconducibili al servizio di illuminazione pubblica che vengono
sorretti da impianti di illuminazione pubblica o trovano alloggio su
impianti di alimentazione pubblica (ad esempio: cartelloni
pubblicitari, targhe, insegne, bandiere, installati su sostegni della
pubblica illuminazione; tiranti dell'illuminazione utilizzati come
supporto da operatori di telefonia). In questi casi l'Amministrazione
(ovvero l'Aggiudicatario) procede ad avviare, nel rispetto delle
norme vigenti in materia di sicurezza, tutte le operazioni atte alla
messa in sicurezza e all'eventuale rimozione dei carichi esogeni
statici. Nei casi in cui la parte di impianto di illuminazione
pubblica oggetto del carico assuma la funzione di spazio
pubblicitario, tale spazio va regolato secondo le norme di affissione
in vigore all'atto della pubblicazione del bando.
Censimento dell'impianto: operazione di rilevazione intesa ad
accertare lo stato e la consistenza di un impianto in un determinato
momento. Il censimento deve essere aggiornato periodicamente dal
Fornitore qualora effettui interventi sugli impianti che necessitino
di aggiornamento dei dati censiti.
Per tener conto dei diversi gradi di conoscenza degli impianti da
parte delle Amministrazioni pubbliche, sono definiti due livelli di
censimento:
• censimento di livello 1 (vedi SCHEDA 1) - prevede la
rilevazione, da parte dell'Amministrazione, di informazioni minime
sull'impianto di illuminazione, sufficienti ad una prima valutazione
dello stato di fatto e delle risorse necessarie per effettuare
eventuali interventi di riqualificazione dell'impianto di
illuminazione pubblica. Sulla base di tali dati potra' essere redatto
un progetto di fattibilita' tecnico-economica, cosi' come specificato
nella SCHEDA 9 e potra' essere predisposto un piu' approfondito e
mirato audit dell'impianto stesso;
• censimento di livello 2 (vedi SCHEDA 2) - prevede la
rilevazione di informazioni necessarie a conoscere in modo puntuale
ed esaustivo lo stato dell'impianto in rapporto a quadri di
alimentazione, punti luce, linee di alimentazione e ambiti
illuminati, a consentire la valutazione esaustiva del rispetto delle
leggi e delle norme tecniche applicabili. Sulla base di tali
informazioni possono essere redatti, se necessario, eventuali
progetti definitivi o esecutivi.
La SCHEDA 3 fornisce le modalita' per il calcolo dell'indice
prestazionale in grado di fornire una valutazione di massima sul
censimento dell'impianto (il punteggio e' su base 5 e considera un
livello sufficiente pari a 3), che corrisponde alla lettera "A".
Conformita' illuminotecnica: si intende l'attivita' (sia essa di
sola analisi oppure di progettazione e di lavori) in conseguenza
della quale l'impianto di illuminazione pubblica verifica la completa
rispondenza alle normative e alle leggi del settore inerenti la
progettazione illuminotecnica e la mitigazione dell'inquinamento
luminoso.
Esempi di interventi finalizzati alla Conformita' illuminotecnica
sono:
- sostituzione di apparecchi illuminanti esistenti con nuovi
apparecchi illuminanti;
- modifica della parte ottica di apparecchi illuminanti
esistenti;
- ri-orientamento ovvero schermatura di apparecchi illuminanti
esistenti.
Conformita' normativa: si intende la verifica della completa
rispondenza alle normative e alle leggi del settore inerenti la
sicurezza elettrica e statica dell'impianto e delle sue parti. La
SCHEDA 4 fornisce indicazioni per il calcolo dell'indice
prestazionale in grado di fornire una valutazione di massima sulla
Conformita' normativa (il punteggio e' su base 5 e considera un
livello sufficiente pari a 3), che corrisponde alla lettera "B".
Esempi di interventi finalizzati alla Conformita' normativa sono:
- interventi di messa a norma sulla parte elettrica in maniera
tale che l'impianto risulti rispondente alle leggi e norme inerenti
la sicurezza elettrica;
- interventi di messa a norma sulla parte strutturale
dell'impianto (in particolar modo sostegni), in maniera tale che
l'impianto risulti rispondente alle leggi e norme inerenti la
sicurezza statica;
- interventi di risoluzione delle problematiche legate a carichi
esogeni elettrici e statici.
Costo medio ponderato del capitale (WACC): il costo medio ponderato
del capitale di un'impresa (in inglese "WACC - Weighted Average Cost
of Capital") e' il tasso di rendimento minimo che un fornitore di
risorse richiede come compensazione per il proprio contributo di
capitale (5) .
Frazionamento orizzontale degli impianti di illuminazione:
frazionamento fisico o fittizio di diversi impianti di illuminazione
eseguito in maniera tale che il singolo impianto di illuminazione
facente parte di tale frazionamento risulti a se' stante (ovvero che
mantenga intatti l'origine nel punto di prelievo dell'energia
elettrica e il termine con i punti luce afferenti a tale punto di
prelievo) e come tale risulti gestibile indipendentemente (6) . Tale
frazionamento garantisce una progettazione e gestione degli impianti
funzionale, fruibile e fattibile e va pertanto preferito a quello
verticale.
Frazionamento verticale degli impianti di illuminazione:
frazionamento fisico o fittizio di diversi impianti di illuminazione
eseguito in maniera tale che gli impianti di illuminazione facenti
parte di tale frazionamento risultino non piu' a se' stanti, ovvero i
cui elementi costituitivi risultino compresi in parti diverse di tale
frazionamento (7) . Ogniqualvolta risulti possibile, si consiglia di
passare da un eventuale frazionamento verticale degli impianti di
illuminazione ad un frazionamento orizzontale.
Gestione dell'impianto di illuminazione: ai fini del presente
documento, la gestione di un impianto di illuminazione pubblica
comprende almeno:
• la conduzione (come definita al cap. 3.3.5.1) degli impianti di
illuminazione pubblica;
• la manutenzione ordinaria e straordinaria (come definite al
cap. 3.3.5.2) degli impianti di illuminazione pubblica;
• la verifica periodica, con cadenza prestabilita a seconda del
livello prescelto (cosi' come definito al cap. 3.3.5.3) degli
impianti di illuminazione pubblica.
La SCHEDA 3 fornisce le modalita' per il calcolo dell'indice
prestazionale in grado di fornire una valutazione di massima sulla
Gestione dell'impianto di illuminazione (il punteggio e' su base 5 e
considera un livello sufficiente pari a 3).
Il livello gestionale va individuato secondo le tre modalita'
proposte dalla SCHEDA 8.
Gestione dell'impianto di segnaletica luminosa: ai fini del
presente documento, la gestione di un impianto di illuminazione
pubblica comprende almeno:
- la conduzione degli impianti di segnaletica luminosa;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa (come
definite al cap. .) degli impianti di segnaletica luminosa;
- la verifica periodica, con cadenza prestabilita a seconda del
livello di gestione prescelto degli impianti di segnaletica luminosa.
Impianto di illuminazione pubblica: installazioni luminose fisse
che hanno lo scopo primario di fornire buona visibilita' agli utenti
delle aree pubbliche esterne durante le ore di buio per contribuire
alla sicurezza pubblica e al comfort visivo ed inoltre per
contribuire allo scorrimento ed alla sicurezza del traffico negli
ambiti stradali. A tale scopo primario possono affiancarsi scopi
secondari di diverso tipo, caratterizzati da finalita' funzionali ed
estetiche differenti a seconda degli ambiti applicativi considerati.
L'impianto ha origine nei punti di consegna dell'energia elettrica,
pur non comprendendoli, e termina con i Punti Luce. Ai fini del
presente documento, l'impianto di illuminazione viene suddiviso nei
seguenti oggetti:
- Quadri di alimentazione
- Cavidotti e linee di alimentazione
- Sostegni
- Apparecchi di illuminazione
Impianto di segnaletica luminosa: installazioni luminose fisse che
hanno una funzione primaria di informazione nei riguardi degli utenti
della strada.
L'impianto ha origine nei punti di consegna dell'energia elettrica,
pur non comprendendoli, e termina con i Segnali Luminosi.
Indice Parametrizzato di Efficienza degli Apparecchi di
illuminazione (IPEA*): questo indice, cosi' come definito nel cap.
4.2.3.8 del D.M. 27/09/17, indica la prestazione energetica degli
apparecchi di illuminazione e consente di valutare la qualita' delle
componenti dell'apparecchio e quindi di confrontare le prestazioni
assolute degli stessi. Puo' essere utilizzato per fornire una prima
valutazione sulle performance degli apparecchi e, nella progettazione
di ambiti illuminati, va sempre accompagnato dall'indice IPEI* (solo
qualora sia possibile calcolarlo).
Indice Parametrizzato di Efficienza degli Impianti di illuminazione
(IPEI*): questo indice, cosi' come definito nel cap. 4.3.3.3 del D.M.
27/09/17, indica la prestazione energetica degli impianti di
illuminazione e permette di confrontare diversi impianti a parita' di
condizioni al contorno. Nella progettazione di ambiti illuminati va
sempre accompagnato dall'indice IPEA*.
Le classi minime indicate nel cap. 4.3.3.3 del D.M. 27/09/17 vanno
utilizzate nella definizione di benchmark di mercato per stabilire
eventuali extra-performance dell'impianto analizzato adatte al
conseguimento di punteggi premianti ovvero Titoli di Efficienza
Energetica o similari, attraverso un confronto fra la classe IPEI*
minima richiesta dai CAM e la classe IPEI* raggiunta dall'impianto
(8) .
Intervento di riqualificazione dell'impianto di illuminazione
pubblica: tutti gli interventi di modifica ovvero sostituzione ovvero
ampliamento ovvero rimozione ovvero manutenzione straordinaria non
conservativa ovvero nuova costruzione, di un impianto di
illuminazione o di una parte di esso, realizzati seguendo le
normative e le leggi in vigore all'atto della redazione del bando.
Non vengono considerati interventi di riqualificazione dell'impianto
di illuminazione pubblica gli interventi di manutenzione ordinaria e
di manutenzione straordinaria conservativa. Gli interventi di
riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica devono
essere guidati da scelte non solo di carattere tecnico/economico ma
anche da valutazioni sulla qualita' dell'illuminazione e della
gestione dell'impianto di illuminazione fornita e sulla mitigazione
degli impatti ambientali. Il presente documento suddivide le
categorie di intervento possibili in 5 aree:
+--------------------------------------------------+
| E. Sistemi intelligenti |
| +---------------------------------------------+|
| | D. Riqualificazione urbana ||
| | +----------------------------------------+||
| | | C. Riqualificazione energetica |||
| | | +-----------------------------------+|||
| | | | B. Conformita' normativa ||||
| | | | +------------------------------+||||
| | | | | A. Censimento dell'impianto |||||
| | | | | |||||
| | | | +------------------------------+||||
| | | +-----------------------------------+|||
| | +----------------------------------------+||
| +---------------------------------------------+|
+--------------------------------------------------+
Tali interventi dovrebbero seguire una sequenza logica ed annidata,
in maniera tale che gli aspetti di base sorreggano quelli piu'
avanzati, secondo principi di economicita', trasparenza, efficacia,
tutela dell'ambiente ed efficienza energetica (vedi successivo punto
3.3.1).
Interoperabilita': la capacita' di un servizio di cooperare e di
scambiare informazioni con altri servizi in maniera completa e priva
di errori, con affidabilita' e con ottimizzazione delle risorse.
L'interoperabilita' prevede l'utilizzo di altri servizi (ovvero
servizi terzi rispetto all'illuminazione) per potenziare il servizio
di illuminazione pubblica o, viceversa, di comunicare i dati relativi
al servizio di illuminazione ad altri servizi.
Linea di alimentazione: insieme dei cavi elettrici finalizzati
all'alimentazione degli impianti di illuminazione.
Luce molesta: la parte della luce proveniente da un impianto di
illuminazione che non serve alle finalita' per cui l'impianto e'
stato progettato e che, pur senza impedire o danneggiare un compito
visivo, puo' arrecare fastidio a chi lo svolge. Cio' vale in
particolare per la luce emessa da impianti di illuminazione pubblica
che entra nei locali destinati ad abitazione generando una sensazione
fastidiosa, soprattutto nelle ore in cui chi vi abita vorrebbe
riposare, a causa della luce incidente sulle superfici vetrate delle
abitazioni (in tale caso viene anche definita come "luce intrusiva").
Manutenzione ordinaria: e' un intervento atto a mantenere
l'integrita' originaria del bene, far fronte a guasti e contenere il
normale degrado d'uso per garantire la vita utile del bene: questi
interventi non modificano le caratteristiche originarie e non ne
modificano la struttura essenziale e la destinazione d'uso. Tali
interventi si configurano come interventi ricorrenti e di costo non
elevato (in confronto al valore di rimpiazzo del bene) e in genere
vengono eseguiti con periodicita' costante, secondo il piano di
manutenzione a corredo del progetto degli interventi di
riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica.
Manutenzione straordinaria: e' un intervento non ricorrente e
d'elevato costo, in confronto al valore di rimpiazzo del bene e ai
costi annuali di manutenzione ordinaria dello stesso. La manutenzione
straordinaria non comprende interventi che si rendono necessari a
seguito di calamita' naturali ed eventi socio-politici. La
manutenzione straordinaria e' data dalla somma della manutenzione
straordinaria conservativa e della manutenzione straordinaria non
conservativa.
Manutenzione straordinaria conservativa: e' una manutenzione
straordinaria che, pur essendo non ricorrente, risulta in larga parte
preventivabile e si occupa di mantenere la funzionalita' degli
oggetti che compongono un impianto di illuminazione pubblica
attraverso la sostituzione di alcune loro parti, fintanto che tali
parti risultano disponibili sul mercato, ma non dell'oggetto stesso.
Per gli oggetti non coperti da garanzia o le parti di essi non
coperte da garanzia, la manutenzione straordinaria conservativa e'
limitata ad un massimo di 3 punti luce compresi nel medesimo impianto
e su cui viene rilevata la necessita' di intervenire attraverso una
manutenzione straordinaria conservativa nella medesima giornata
lavorativa; in caso contrario tali interventi verranno considerati
come manutenzione straordinaria non conservativa.
Manutenzione straordinaria non conservativa: e' una manutenzione
straordinaria che si occupa di attivita' non ricorrenti, d'elevato
costo e non preventivabili. Tali attivita' possono comprendere anche
la sostituzione dell'intero oggetto facente parte dell'impianto di
illuminazione pubblica: in tal caso l'intervento si configura come
intervento di riqualificazione dell'impianto di illuminazione
pubblica.
Modulo LED: unita' fornita come sorgente luminosa. In aggiunta a
uno o piu' LED, essa puo' contenere componenti aggiuntivi quali, ad
esempio, ottici, meccanici, elettrici e elettronici, ma non l'unita'
di alimentazione (CEI EN 62031). Ai fini del presente documento viene
considerata "modulo LED" qualsiasi sorgente luminosa che fa uso di
diodi LED al proprio interno (ad es. multichip, COB, fosfori remoti,
ecc.).
Modulo LED da incorporare: modulo LED generalmente progettato per
formare una parte sostituibile di un apparecchio di illuminazione, di
una scatola, di un involucro o similare e non previsto per essere
montato all'esterno di un apparecchio di illuminazione, etc. senza
particolari precauzioni (CEI EN 62031).
Modulo LED indipendente: modulo LED progettato per poter essere
montato o posto separatamente rispetto ad un apparecchio di
illuminazione, ad una scatola aggiuntiva o ad un involucro similare.
Il modulo LED indipendente fornisce tutta la protezione necessaria
inerente alla sicurezza, conforme alla propria classificazione e
marcatura.
Nuovo impianto: operazione di installazione di nuovi punti luce
riconducibile alle seguenti casistiche:
• installazione in ambiti privi di impianti di illuminazione
pubblica o comunque precedentemente non illuminati di nuovi punti
luce che vengono alimentati attraverso un nuovo punto di prelievo
dell'energia elettrica;
• installazione in ambiti privi di impianti di illuminazione
pubblica o comunque precedentemente non illuminati di nuovi punti
luce che vengono alimentati da una nuova linea elettrica, la quale ha
origine a valle di un punto di prelievo dell'energia elettrica
esistente ma non si innesta in coda ad una linea elettrica di
alimentazione di un impianto di pubblica illuminazione esistente;
• rifacimento totale dell'impianto di illuminazione esistente,
ovvero la completa demolizione dell'impianto di illuminazione
esistente ed almeno la costruzione ex-novo di cavidotti e linee di
alimentazione, l'installazione di nuovi sostegni, l'installazione di
nuovi apparecchi illuminanti - anche in zone su cui insisteva
l'impianto di illuminazione demolito.
Piano economico-finanziario (PEF): e' il documento che esplicita i
presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione
per l'intero arco del periodo considerato. Esso si sviluppa
attraverso un sistema di conti interdipendenti che permette di
valutare la convenienza economica di un progetto d'investimento e la
capacita' del progetto di rimborsare il debito e di remunerare il
capitale di rischio.
Il piano economico finanziario si qualifica:
- da un lato, come strumento di valutazione economica, attraverso
la comparazione tra costi e ricavi attesi dalla realizzazione del
progetto, stabilendo se lo stesso e' o non e' conveniente;
- dall'altro, come elemento di valutazione finanziaria, con
riguardo alla capacita' del progetto di servire il suo debito.
Punto di prelievo dell'energia elettrica: cosi' come definito
all'art. 1 dell'allegato A della deliberazione AEEG n. 348/07 e
s.m.i. "Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei
servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita periodo di
regolazione 2008-2011" riconducibile esclusivamente ad
un'amministrazione pubblica ed identificato, ai sensi della
deliberazione AEEG n. 111/06 .. cosi' come modificata dalla
deliberazione AEEG n. 73/07, in maniera univoca da un codice POD
(Point of Delivery) e/o da un Numero Presa e dall'anagrafica
richiesta nell'Ordinativo di fornitura e nei relativi allegati.
Punto Luce: complesso costituito dall'apparecchio di illuminazione,
dotato di una o piu' sorgenti luminose e apparati ausiliari, anche
non incorporati, e di eventuale sostegno, che puo' avere
caratteristiche e dimensioni variabili, atto a sostenere
l'apparecchio.
Quadro di alimentazione: spazio fisico, in genere protetto dagli
agenti esterni, destinato alla distribuzione dell'energia elettrica
per l'illuminazione e per l'alimentazione di eventuali quadri
secondari; al suo interno possono essere alloggiate anche le
apparecchiature di comando e controllo dell'impianto di pubblica
illuminazione.
Riqualificazione energetica: l'attivita' in conseguenza della quale
l'impianto di illuminazione verifica la completa rispondenza alle
normative e alle leggi del settore inerenti la progettazione
illuminotecnica e al contempo garantisce un risparmio energetico,
esprimibile in termini di kWh annui risparmiati, rispetto alla
condizione precedente dell'impianto: tale riqualificazione puo'
comprendere interventi di efficientamento e razionalizzazione degli
impianti. Entrambi i sistemi devono riguardare almeno il controllo e
la gestione dei quadri elettrici. La SCHEDA 5 fornisce le modalita'
per il calcolo dell'indice prestazionale in grado di fornire una
valutazione di massima sulla Riqualificazione energetica
dell'impianto di illuminazione (il punteggio e' su base 5 e considera
un livello sufficiente pari a 3), che corrisponde alla lettera "C".
Esempi di interventi finalizzati alla Riqualificazione energetica
sono:
- interventi di sostituzione degli apparecchi di illuminazione
esistenti con apparecchi piu' efficienti;
- installazione di dispositivi di regolazione e/o controllo
dell'emissione luminosa degli apparecchi di illuminazione;
- razionalizzazione del numero di punti luce presenti sul
territorio.
Riqualificazione urbana: l'attivita' (sia essa di sola analisi
oppure di progettazione e di lavori) in conseguenza della quale
l'impianto di illuminazione viene integrato all'interno degli
strumenti urbanistici generali ed attuativi ovvero l'impianto di
illuminazione viene integrato all'interno di una progettazione
architettonica ed urbanistica piu' ampia. Fanno parte della
riqualificazione urbana anche strumenti di pianificazione dedicati,
come piani della luce (o similari).
La SCHEDA 6 fornisce le modalita' per il calcolo dell'indice
prestazionale in grado di fornire una valutazione di massima sulla
Riqualificazione urbana dell'impianto di illuminazione (il punteggio
e' su base 5 e considera un livello sufficiente pari a 3), che
corrisponde alla lettera "D".
Scalabilita': una soluzione di automazione che consente l'aumento
del perimetro di adozione sia riproponendo lo stesso servizio in zone
prima non servite, comprendendo altri servizi ma utilizzando la
medesima piattaforma software ed hardware. Un sistema scalabile e' un
sistema che mantiene inalterata la sua usabilita' e utilita'
indipendentemente dal numero di oggetti che lo compongono o
dall'estensione territoriale.
Segnale luminoso: installazione luminosa fissa che svolge una
funzione primaria di informazione nei riguardi degli utenti della
strada. Ai fini di questo documento, il segnale luminoso e' il
complesso costituito dal segnale o tabellone luminoso, dotato di una
o piu' sorgenti luminose e apparati ausiliari, anche non incorporati,
e di eventuale sostegno, che puo' avere caratteristiche e dimensioni
variabili, atto a sostenere il segnale.
I segnali luminosi vengono cosi' suddivisi dal Codice della Strada:
- segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;
- segnali luminosi di indicazione;
- tabelloni luminosi rilevatori della velocita' in tempo reale
dei veicoli in transito;
- lanterne semaforiche veicolari normali;
- lanterne semaforiche veicolari di corsia;
- lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;
- lanterne semaforiche pedonali;
- lanterne semaforiche per velocipedi;
- lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;
- lanterna semaforica gialla lampeggiante;
- lanterne semaforiche speciali;
- segnali luminosi particolari (pannelli a messaggio variabile,
colonnine luminose ed i segnali incassati nella carreggiata o nei
bordi di marciapiede delle isole di canalizzazione, degli
spartitraffico e dei salvagente, delineatori di margine luminosi).
Servizio di illuminazione pubblica: ai fini di questo documento, il
servizio di illuminazione pubblica comprende:
- la gestione dell'impianto di illuminazione
ed inoltre puo' comprendere:
- la fornitura di energia elettrica per l'alimentazione degli
impianti di illuminazione pubblica ed eventualmente per
l'alimentazione degli impianti di segnaletica luminosa;
- un censimento almeno di livello 2 (vedi SCHEDA 2) degli
impianti di illuminazione pubblica;
- un progetto definitivo (cosi' come specificato nella SCHEDA 10)
ovvero esecutivo (cosi' come specificato nella SCHEDA 11) degli
interventi di riqualificazione dell'impianto di illuminazione
pubblica;
- la realizzazione dei lavori previsti da un progetto esecutivo
(cosi' come specificato nella SCHEDA 11) degli interventi di
riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica;
- altre attivita' inerenti la conduzione o la manutenzione degli
impianti di illuminazione pubblica aggiuntive rispetto a quanto gia'
indicato;
- la gestione degli impianti di segnaletica luminosa.
Sistemi intelligenti: comprendono i servizi che potenziano le
funzionalita' degli impianti di illuminazione pubblica grazie a
tecnologie avanzate ed eventualmente integrate con altre piattaforme
presenti sul territorio.
La SCHEDA 7 fornisce le modalita' per il calcolo dell'indice
prestazionale in grado di fornire una valutazione di massima sui
Sistemi intelligenti dell'impianto di illuminazione (il punteggio e'
su base 5 e considera un livello sufficiente pari a 3), che
corrisponde alla lettera "E".
Sostegno: supporto destinato a sostenere uno o piu' apparecchi di
illuminazione, costituito anche da piu' componenti.
Stand-alone: una soluzione di automazione che prevede la
regolazione dei parametri degli apparecchi illuminanti in totale
autonomia, senza input esterni.
Tasso Interno di Rendimento (TIR): il tasso di rendimento interno
eguaglia il valore attuale dei flussi di cassa attesi in uscita al
valore attuale dei flussi di cassa attesi in ingresso. Esso e'
pertanto quel tasso che rende il Valore Attuale Netto (VAN) uguale a
0. Il calcolo del tasso di rendimento interno viene utilizzato per
valutare la convenienza o meno di un investimento: si confronta il
tasso di rendimento interno con un tasso di rendimento soglia, detto
tasso di accettazione o cut-off rate. Conviene effettuare
l'investimento se il tasso di rendimento interno e' maggiore del
tasso di accettazione.
Telecontrollo: una soluzione di automazione che prevede la
supervisione dell'impianto di illuminazione mediante un software e la
raccolta dei dati attraverso una rete di apparati generalmente
presenti all'interno del quadro di accensione (per una soluzione "a
isola") oppure all'interno dei singoli apparecchi illuminanti (per
una soluzione "punto-punto"). La trasmissione e' unidirezionale,
dalla periferica al centro di controllo.
Telecomando: una soluzione di automazione che prevede la
programmazione, il comando e la regolazione delle funzionalita'
dell'impianto di illuminazione mediante un software e la raccolta dei
dati attraverso una rete di apparati generalmente presenti
all'interno del quadro di accensione (per una soluzione "a isola")
oppure all'interno dei singoli apparecchi illuminanti (per una
soluzione "punto-punto"). La trasmissione e' unidirezionale, dal
centro di controllo alla periferica.
Telegestione: una soluzione di automazione che prevede un insieme
di funzioni di telecontrollo o telecomando ad una rete di apparati
generalmente presenti all'interno del quadro di accensione (per una
soluzione "a isola") oppure all'interno dei singoli apparecchi
illuminanti (per una soluzione "punto-punto"). La comunicazione e'
pertanto bidirezionale, dal centro di controllo alla periferica o
viceversa.
Valore Attuale Netto (VAN): somma algebrica dei flussi di cassa
originati da un progetto, attualizzati ad un tasso di sconto che
tiene conto del costo opportunita' della moneta, in un arco di tempo
definito. Esso consente di calcolare il valore del beneficio netto
atteso dall'iniziativa come se fosse disponibile nel momento in cui
la decisione di investimento viene assunta.
2. INDICAZIONI RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO
In questo capitolo sono richiamate le principali norme applicabili
all'affidamento del Servizio IP e sono fornite indicazioni per la
predisposizione, da parte dell'Amministrazione pubblica, delle
relative procedure.
La procedura di affidamento andra' scelta secondo le modalita'
stabilite dal D.lgs. 50/2016.
3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI
Nella definizione dei CAM oggetto del presente documento si e'
tenuto conto in particolare delle norme nazionali ed europee di
seguito elencate:
○ D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali";
○ D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta
da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita'";
○ D.Lgs 25 luglio 2005 n. 151 "Attuazione delle direttive
2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione
dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti";
○ D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", Parte
terza - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei
siti inquinati;
○ D.Lgs 6 novembre 2007, n. 201 "Attuazione della direttiva
2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione
di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che
consumano energia";
○ D.Lgs 20 novembre 2008, n. 188 "Attuazione della direttiva
2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che
abroga la direttiva 91/157/CEE";
○ D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
○ D.Lgs 28 giugno 2012, n. 104 "Attuazione della direttiva
2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo de energia e di
altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante
l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti";
○ Legge 17 dicembre 2012, n. 221 "conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese";
○ D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE)";
○ D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti
pubblici";
○ Decreto del Ministro dell'Ambiente del 27 settembre 2017
recante "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti
luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per
illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione
di impianti per illuminazione pubblica".
3.2 CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
Attribuendo punteggi significativi a criteri ambientali e'
possibile far emergere le offerte che si qualificano per
caratteristiche e prestazioni piu' sostenibili di quelle
corrispondenti ai soli criteri "di base". Considerato inoltre che
l'impatto ambientale dell'illuminazione pubblica (sorgenti luminose,
apparecchi di illuminazione e impianti) lungo il ciclo di vita e'
molto elevato, e' opportuno che le Amministrazioni assegnino
complessivamente ai criteri ambientali premianti una parte
significativa del punteggio totale disponibile.
Altri requisiti inerenti idoneita' professionale, capacita'
economica e finanziaria, capacita' tecniche e professionali dovranno
essere rispondenti a quanto indicato dall'art. 83 e dall'allegato
XVII del D.lgs. n.50/2016.
Si consiglia di introdurre unicamente requisiti cha abbiano
un'influenza sul livello complessivo della qualita' del servizio,
evitando elementi estranei al servizio o elementi generici non
contestualizzati.
3.3 LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO
Le modalita' dell'affidamento sono definite dall'Amministrazione
sulla base dello stato di fatto dell'impianto di illuminazione che ne
costituisce l'oggetto e delle disponibilita' economiche
dell'Amministrazione stessa, nel rispetto del D.lgs n. 50/2016.
Ai fini della corretta gestione del servizio e della migliore
tracciabilita' dei flussi finanziari, e' opportuno che
l'Amministrazione eviti di includere, in uno stesso contratto, altri
servizi.
Qualsiasi valutazione e decisione deve essere preceduta da
un'analisi approfondita dello stato di fatto degli impianti e quindi
dall'acquisizione di informazioni sulla dimensione, le
caratteristiche, la distribuzione territoriale, lo stato di
conservazione, lo stato di vetusta' e di funzionalita' dell'impianto
di illuminazione e delle sue parti e componenti. Pertanto, prima del
conferimento ufficiale dell'incarico al gestore del Servizio di
illuminazione pubblica, l'Amministrazione deve dimostrare di essere
in possesso almeno di un censimento di livello 1.
Il servizio oggetto dell'affidamento puo' essere costituito dalla
sola Gestione dell'impianto di illuminazione, come definita al cap.
3.3.5, nel solo caso in cui l'Amministrazione possa attestare che
l'intero impianto di illuminazione verifichi il criterio di
Conformita' normativa, o se vengano pianificati, entro 3 anni
dall'adozione del presente documento, interventi di messa a norma
degli impianti e di risoluzione delle problematiche legate a carichi
esogeni elettrici e statici, atti a soddisfare il criterio di
Conformita' normativa.
Qualora l'Amministrazione non fosse in possesso di un censimento
degli impianti di illuminazione superiore al livello 1, il servizio
oggetto dell'affidamento deve comprendere, oltre alla gestione
dell'impianto, anche la redazione di un censimento di livello 2,
cosi' come definito nelle SCHEDA 2 da realizzarsi entro 1 anno
dall'affidamento.
Nel caso in cui anche i lavori di riqualificazione siano oggetti di
affidamento, oltre alla gestione dello stesso, questi possono essere
svolti unicamente in presenza di un progetto esecutivo.
In particolare, qualora l'Amministrazione non fosse in possesso di
un progetto definitivo (cosi' come specificato nella SCHEDA 10) o
esecutivo (cosi' come specificato nella SCHEDA 11) di
riqualificazione degli impianti di illuminazione, il servizio oggetto
dell'affidamento puo' comprendere, oltre alla gestione dell'impianto,
anche la redazione di un progetto definitivo (cosi' come specificato
nella SCHEDA 10) o esecutivo (cosi' come specificato nella SCHEDA 11)
e la realizzazione degli interventi previsti da tale progetto nel
rispetto del D.lgs 50/2016 agli articoli 23 e 59...
Le informazioni e i documenti necessari per la redazione del
progetto definitivo o esecutivo possono essere acquisiti
dall'Amministrazione precedentemente all'avvio della procedura di
affidamento del servizio o fornite dagli Offerenti nel corso di tale
procedura, nel rispetto del D.lgs 50/2016 agli articoli 23 e 59.
Nel caso in cui progetto di fattibilita' tecnico-economica (cosi'
come specificato nella SCHEDA 9), ovvero il progetto definitivo
(cosi' come specificato nella SCHEDA 10), ovvero il progetto
esecutivo (cosi' come specificato nella SCHEDA 11), comprendano
interventi di riqualificazione energetica, questi dovranno essere
svolti sulla base di prestazioni illuminotecniche minime stabilite
dall'Amministrazione tenendo conto di quanto indicato nel Decreto del
Ministro dell'Ambiente del 27 settembre 2017 "Criteri Ambientali
Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione
pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica,
l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per
illuminazione pubblica"
La durata del servizio deve essere commisurata alle attivita'
previste dall'oggetto del contratto e al grado di impegno,
esposizione economica e rischio assunti dall'Offerente.
Qualora l'ambito di intervento coinvolga un numero di punti luce
superiore a 50.000 si raccomanda di valutare l'opportunita' di
frazionare tale ambito, in maniera tale da delineare piu' lotti di
intervento, che consentano l'accesso anche a micro, piccole e medie
imprese.
Qualsiasi tipo di frazionamento degli impianti dovra' essere
obbligatoriamente di tipo orizzontale (ovvero non verticale).
3.3.1 Consistenza delle attivita' e loro scansione logica e
temporale
Prima del conferimento ufficiale dell'incarico al gestore del
Servizio di illuminazione pubblica, l'Amministrazione deve dimostrare
di essere in possesso almeno di un censimento di livello 1.
Qualora, oltre alla gestione l'affidamento comprenda anche la
realizzazione di lavori, prima del conferimento ufficiale
dell'incarico al gestore del Servizio di illuminazione pubblica,
l'Amministrazione deve dimostrare di essere in possesso almeno di un
progetto di fattibilita' tecnico-economica degli interventi di
riqualificazione degli impianti di illuminazione che individui in
termini generali gli interventi necessari ed i miglioramenti
ottenibili in termini economici ed ambientali (vedi SCHEDA 9).
Tale disposizione non si applica qualora ricorrano le deroghe
prevista dall'art. 59 commi 1 e 1 bis del D.lgs. 50/2016.
A seconda delle tipologie di affidamento scelte per l'attuazione
del Servizio di illuminazione pubblica, potrebbero essere necessari
ulteriori documenti, cosi' come definito dal D.lgs 50/2016.
Prima dell'esecuzione dei lavori dovra' essere prodotto un progetto
esecutivo, a cura dell'Amministrazione ovvero del gestore del
Servizio di illuminazione pubblica (a seconda di quanto stabilito dal
bando di gara), che comprenda ed illustri tutti gli interventi
proposti e consenta di verificare il rispetto delle leggi e norme in
vigore all'atto della pubblicazione del bando di gara.
All'interno dei progetti definitivi, ovvero esecutivi, dovranno
essere evidenti i seguenti aspetti:
A - Censimento dell'impianto
Il censimento dell'impianto, a seconda del livello proposto 1 o 2,
(si veda SCHEDA 2), deve consentire l'individuazione delle componenti
dell'impianto e del loro stato.
B - Conformita' normativa
Gli interventi di conformita' normativa dovranno consentire la
completa rispondenza alle normative e alle leggi del settore inerenti
la sicurezza elettrica e statica dell'impianto e delle sue parti. Gli
interventi di conformita' normativa prevedono anche la risoluzione
delle problematiche legate ad eventuali carichi esogeni elettrici o
statici. Tali interventi si basano sulle indicazioni derivanti dal
censimento dell'impianto.
C - Riqualificazione energetica
(solo nel caso in cui il progetto preveda interventi di
Riqualificazione energetica)
Gli interventi di riqualificazione energetica dovranno consentire
la completa rispondenza alle normative e alle leggi del settore
inerenti la progettazione illuminotecnica e al contempo garantire un
risparmio energetico rispetto allo stato attuale. Tali interventi
devono essere attuati avendo verificata la conformita' normativa o,
qualora non fosse verificata, una volta stabiliti gli eventuali
interventi di conformita' normativa degli impianti considerati. Gli
interventi di riqualificazione energetica devono tener conto delle
indicazioni del D.M. 27 settembre 2017 "Criteri Ambientali Minimi per
l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica,
l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica,
l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per
illuminazione pubblica"
D - Riqualificazione urbana
(solo nel caso in cui il progetto preveda interventi di
Riqualificazione urbana)
Gli interventi di riqualificazione urbana devono consentire
l'integrazione della progettazione all'interno degli strumenti
urbanistici generali ed attuativi ovvero all'interno di una
progettazione architettonica ed urbanistica piu' ampia. Tali
interventi possono essere attuali solo una volta stabiliti gli
eventuali interventi di riqualificazione energetica e conformita'
normativa.
E - Sistemi intelligenti
(solo nel caso in cui il progetto preveda interventi di Sistemi
intelligenti)
Gli interventi di adozione di sistemi intelligenti comprendono
l'installazione di servizi che potenziano le funzionalita' degli
impianti di illuminazione grazie a tecnologie avanzate ed
eventualmente integrate con altre piattaforme presenti sul
territorio. Tali interventi possono essere attuali solo una volta
stabiliti gli eventuali interventi di riqualificazione energetica,
conformita' normativa e riqualificazione urbana.
Scansione logia e temporale delle attivita'
Gli interventi di riqualificazione dell'impianto di illuminazione
pubblica dovrebbero seguire una sequenza logica ed annidata, secondo
lo schema seguente, in maniera tale che gli aspetti piu' interni allo
schema vengano risolti prima di intervenire su quelli piu' esterni.
+--------------------------------------------------+
| E. Sistemi intelligenti |
| +---------------------------------------------+|
| | D. Riqualificazione urbana ||
| | +----------------------------------------+||
| | | C. Riqualificazione energetica |||
| | | +-----------------------------------+|||
| | | | B. Conformita' normativa ||||
| | | | +------------------------------+||||
| | | | | A. Censimento dell'impianto |||||
| | | | | |||||
| | | | +------------------------------+||||
| | | +-----------------------------------+|||
| | +----------------------------------------+||
| +---------------------------------------------+|
+--------------------------------------------------+
ricordando che:
- i maggiori impatti ambientali derivano dalla fase d'uso degli
impianti, per cui si ritiene la valutazione energetica e la
successiva riqualificazione una fase molto importante, che va
supportata da una corretta conoscenza dell'impianto e dalla certezza
che tale impianto possa funzionare a dovere e possa assicurare la
piena sicurezza degli utenti;
- non e' opportuno realizzare alcun intervento o manutenzione,
ovvero formulare una corretta offerta economica, senza prima essere a
conoscenza di cio' su cui si interviene: da qui la necessita' di
porre il censimento come a base dell'intero processo;
- per garantire la sicurezza degli utenti e il corretto
funzionamento degli impianti, la conformita' normativa e' una fase
che deve essere dovrebbe anteposta a qualsiasi tipo di intervento e,
allo stesso modo, dovrebbe essere garantita durante l'intera vita di
un impianto;
- la riqualificazione urbana e l'implementazione di sistemi
intelligenti rappresentano due fasi opzionali rispetto alle
precedenti, che incidono in misura secondari sugli impatti ambientali
e sulle funzionalita' di base dell'impianto.
Si ritiene pertanto opportuno:
- che il Censimento dell'impianto di illuminazione (secondo anche
quanto definito nelle SCHEDE 1, 2) sia propedeutico a qualsiasi altra
attivita' e che tale censimento possa dimostrare la necessita' e la
fattibilita' degli interventi proposti.
- che, prima di procedere con qualsiasi altra tipologia di
intervento, e' necessario verificare che gli impianti soddisfino il
criterio di Conformita' normativa (Punto B - secondo anche quanto
definito nella SCHEDA 4);
- che sia possibile effettuare interventi inerenti la
Riqualificazione energetica (Punto C - secondo anche quanto definito
nella SCHEDA 5) solo una volta verificato che l'impianto o la parte
di esso interessata dall'intervento rispetti il criterio di
Conformita' normativa. In caso contrario l'intervento di
riqualificazione dell'impianto dovra' prevedere interventi sia di
Riqualificazione energetica che interventi di Conformita' normativa;
- che e' opportuno effettuare interventi inerenti la
Riqualificazione urbana (Punto D - secondo anche quanto definito
nella SCHEDA 6) solo una volta verificato che l'impianto o la parte
di esso interessata rispetti i criteri di Riqualificazione energetica
e di Conformita' normativa. In caso contrario l'intervento di
riqualificazione dell'impianto dovra' prevedere interventi sia di
Riqualificazione urbana, sia di Riqualificazione energetica sia di
Conformita' normativa;
- che e' possibile effettuare interventi inerenti per Servizi a
valore aggiunto (Punto E - secondo anche quanto definito nella SCHEDA
7) solo una volta verificato che l'impianto o la parte di esso
interessata rispetti tutti gli altri criteri. In caso contrario
l'intervento di riqualificazione dell'impianto dovra' prevedere
interventi sia di Servizi a valore aggiunto, sia di Riqualificazione
urbana, sia di Riqualificazione energetica sia di Conformita'
normativa.
3.3.2 Indici prestazionali
Ai fini di questo documento, allo scopo di identificare in modo
sintetico e comprensibile lo stato complessivo dell'impianto ed i
suoi punti critici, per ciascuno dei seguenti aspetti:
a) Censimento dell'impianto (SCHEDE 1, 2)
b) Conformita' normativa (SCHEDA 4)
c) Riqualificazione energetica (SCHEDA 5)
d) Riqualificazione urbana (SCHEDA 6)
e) Sistemi intelligenti (SCHEDA 7)
f) Livello della gestione (SCHEDA 8)
e' stato definito un indice prestazionale il cui valore,
identificato sulla base di dati oggettivi rilevati, e' compreso tra 1
e 5 (SCHEDA 3).
I valori ex ante degli indici prestazionali sono utili a valutare
le eventuali esigenze di Conformita' normativa, di riqualificazione
energetica, urbana e di realizzazione di sistemi intelligenti ed il
livello di gestione dell'impianto. Un valore inferiore a 3 indica che
l'aspetto cui e' attribuito non raggiunge un livello di sufficienza e
necessita di indagini piu' approfondite e di interventi migliorativi.
Per ognuno dei punti precedenti (Punti A - E) la SCHEDA 3 fornisce le
modalita' per il calcolo di indici prestazionali in grado di fornire
una valutazione di massima sugli aspetti salienti dell'impianto (il
punteggio e' su base 5 e considera un livello sufficiente pari a 3).
Le valutazioni fornite grazie alle indicazioni di cui alla SCHEDA 3
consentono di valutare, attraverso una analisi ex ante ed ex post,
come gli interventi di riqualificazione dell'impianto di
illuminazione migliorino le singole caratteristiche e l'intero
impianto.
Al termine degli interventi, il fornitore dovra' presentare
all'Amministrazione un elaborato che descrive gli interventi cosi'
come effettivamente realizzati in cui vengano riportati, oltre ai
parametri indicati dal censimento di livello 2, i principali dati
tecnici degli apparecchi di illuminazione fra cui almeno la sigla
univoca di identificazione dell'apparecchio fornita dal costruttore,
i principali parametri elettrici e meccanici, le modalita' ed i tempi
di regolazione del flusso luminoso.
3.3.3 Analisi energetica
I dati del censimento debbono essere confrontati con informazioni
sui consumi storici, che comprendano i dati cumulativi relativi ad
almeno i due anni precedenti (quali risultano ad esempio dalle
fatturazioni (bollette) o da strumentazioni di misura poste in campo)
e relativi a ciascun anno (indipendentemente dalla data di emissione
delle fatturazioni che possono comprendere conguagli di anni
diversi), al fine di valutare se il consumo teorico di energia
calcolato sulla base del censimento e dei risultati di audit
energetici dell'impianto corrisponde o meno al consumo storico
documentato, considerando l'eventuale incertezza di misura della
strumentazione utilizzata.
L'analisi energetica deve:
a) essere basata su dati operativi relativi al consumo di energia
aggiornati, misurati e tracciabili;
b) comprendere un esame dettagliato del profilo di consumo
energetico delle varie parti che compongono l'impianto di
illuminazione in relazione alle prestazioni illuminotecniche minime
stabilite dall'Amministrazione;
c) essere proporzionata e sufficientemente rappresentativa per
consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica
globale e di individuare in modo affidabile le opportunita' di
miglioramento piu' significative.
In caso di discrepanze tra i calcoli teorici e i dati sui consumi
debbono essere individuate le cause che le determinano. Debbono
essere individuate inefficienze localizzate oppure generalizzate,
quali ad esempio sorgenti luminose a bassa efficienza, carichi
esogeni, mancanza di regolazione del flusso luminoso, ecc. che
costituiscono il punto di partenza per la formulazione di proposte
progettuali di riqualificazione dell'impianto (progetto di
fattibilita' tecnico-economica e progetto definitivo o esecutivo).
La predisposizione di una analisi energetica dello stato di fatto
rappresenta inoltre l'occasione per l'Amministrazione di dotarsi di
strumenti di analisi e rendicontazione dei consumi energetici e della
gestione del risparmio energetico dell'impianto di illuminazione, in
maniera tale da consentire un'attivita' di controllo post-intervento
anche attraverso sistemi di rilevazione dei consumi installati
all'interno dei quadri di alimentazione e indipendenti dai sistemi
dei fornitori.
3.3.4 Valutazione dei fabbisogni
L'Amministrazione deve fare un'attenta analisi delle proprie
esigenze e valutare l'effettiva consistenza del proprio fabbisogno in
base allo stato degli impianti e alle reali necessita' in termini di
sicurezza per i cittadini, qualita' della visione e confort visivo.
In caso di carenza in organico di personale idoneamente
qualificato, questa attivita' puo' essere affidata a soggetti
esterni, individuati con le procedure previste D.lgs n. 50/2016.
In particolare l'Amministrazione deve valutare attentamente
l'effettiva esigenza di realizzare nuovi impianti di illuminazione,
tenendo conto, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, che
in talune situazioni la sicurezza della circolazione puo' essere
migliorata realizzando opere complementari o alternative
all'illuminazione quali: segnaletica, rallentatori, dissuasori, ecc.
oppure attraverso una regolamentazione del traffico e il controllo
dei limiti di velocita'. L'Amministrazione deve anche valutare
l'opportunita' di mantenere in funzione, riqualificandoli, impianti
esistenti, alla luce di una corretta definizione del relativo compito
visivo.
La decisione se adeguare l'impianto di illuminazione pubblica o
sostituirlo va presa caso per caso valutando le condizioni
dell'impianto, i risparmi energetici conseguibili con i diversi
interventi e l'impatto ambientale delle diverse alternative lungo
l'intero ciclo di vita dell'impianto.
L'Amministrazione deve anche valutare se, nei casi in cui sia
previsto dalle norme vigenti, sia opportuno realizzare/riqualificare
un impianto nell'ambito del servizio di illuminazione pubblica. In
ogni caso l'Amministrazione deve valutare quali siano le tecnologie
che, a parita' di prestazioni, consentono di ottenere costi di
gestione e manutenzione inferiori nel medio/lungo periodo, fermo
restando le indicazioni del citato D.M. 27 settembre 2017 "Criteri
Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per
illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per
illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione
di impianti per illuminazione pubblica"
A questo scopo, per le valutazioni riguardanti la scelta delle
soluzioni da adottare, va utilizzata l'analisi TCO (Total Cost
Ownership) (9) o, se disponibile una metodologia, l'analisi del costo
del ciclo di vita prevista dall'art. 96 del D. Lgs. n.50/2016 che
considera le principali voci di costo riguardanti un prodotto (costo
di acquisto, costo di installazione e dismissione, costo di
manutenzione ordinaria, costo di manutenzione straordinaria e costi
relativi al consumo di energia elettrica (10) ).
Per le valutazioni economiche riguardanti il servizio di
illuminazione, l'Amministrazione deve dimostrare che, per l'intero
ciclo di vita dell'impianto (11) (che potra' essere quindi maggiore
della durata del contratto), le economie derivanti dal contratto di
servizio possono ripercuotersi anche nel lungo termine.
In entrambi i casi, lo strumento di verifica e' dato da un Piano
economico-finanziario, il quale fornisce informazioni sui potenziali
risparmi economici ottenibili e sui costi degli investimenti (per
risorse umane, materiali e mezzi) necessari per lo svolgimento del
servizio, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei
valori residuali degli investimenti e dei tassi di sconto. Tale Piano
economico-finanziario dovra' includere, a titolo esemplificativo e
non esaustivo:
• qualora l'Amministrazione intenda procedere con il riscatto dei
punti luce non di proprieta' all'interno del territorio comunale, il
costo per perizie e azioni legali di riscatto;
• il costo per spese tecniche (progettazione, direzione lavori,
collaudo, ecc.);
• il costo per la redazione dei documenti richiesti dalla
procedura di aggiudicazione;
• il costo degli interventi;
• i costi relativi alla spesa energetica e alla gestione nella
situazione ex ante e in quella ex post;
• i tempi della realizzazione degli interventi;
• la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed
in particolare del risparmio energetico conseguibile;
• la valutazione del periodo di ritorno degli investimenti;
• il calcolo dei risparmi economici annuali per energia e
manutenzione;
• il calcolo del Valore Attuale Netto (VAN) della rendita
corrisposta all'Offerente, attualizzato con un tasso pari al Costo
Medio Ponderato del Capitale (WACC) delle ditte del settore;
• il calcolo del Tasso Interno di Rendimento della commessa.
L'Offerente deve dimostrare che, per la durata del contratto, gli
indici economici e finanziari (a titolo esemplificativo: VAN, TIR,
ROI, ecc.) risultino coerenti con le assunzioni di economicita'
stabilite dall'Amministrazione.
Fermo restando che un impianto di illuminazione deve garantire agli
utenti i necessari livelli di sicurezza e confort luminoso (qualita'
della visione), gli interventi sull'impianto debbono garantire:
• il contenimento dei consumi energetici;
• la riduzione dell'inquinamento luminoso, cosi' come definito
dai CAM IP (DM 27/9/2017);
• la riduzione degli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria;
• il corretto dimensionamento degli impianti e delle prestazioni
illuminotecniche, evitando inutili sovradimensionamenti;
• il contenimento dell'utilizzo di energia da fonti fossili.
Qualora sia necessario realizzare/mantenere impianti di
illuminazione in ambiti in cui sia rilevante l'esigenza di
conservazione degli equilibri ecologici e della biodiversita', in cui
siano presenti ecosistemi caratterizzati da buon livello di
naturalita', corridoi ecologici e siti rilevanti per l'alimentazione,
il rifugio, la riproduzione e gli spostamenti della fauna o in cui
sia necessario tutelare attivita' astronomiche professionali,
l'Amministrazione deve tenere conto dell'obiettivo di conservare il
piu' possibile le condizioni di oscurita' naturale notturna. In tali
ambiti, che possono comprendere anche i corpi idrici e le aree verdi
urbane (che hanno o potrebbero avere, qualora adeguatamente gestiti,
rilevante funzione naturalistica ed ecologica in particolare per
quanto attiene al mantenimento e al ripristino della connettivita'
ecologica), l'impatto dell'illuminazione artificiale va valutato caso
per caso ed e' opportuno che l'Amministrazione tenga presente
l'opportunita' di privilegiare il ricorso a sistemi passivi di
segnalazione (catarifrangenti, cat-eyes, bande rumorose a bordo
strada, segnaletica orizzontale realizzata e mantenuta in modo
corretto, ecc.), contenendo l'illuminazione artificiale allo stretto
indispensabile - sia per quanto riguarda le aree illuminate, sia i
periodi e gli orari di illuminazione - e utilizzando, ove possibile,
sistemi di accensione e di regolazione di flusso luminoso, secondo
l'effettiva occorrenza.
3.3.5 Gestione dell'impianto
Nei documenti della procedura d'affidamento l'Amministrazione deve
indicare in dettaglio il livello di gestione dell'impianto che
l'Offerente deve attuare.
Allo scopo di facilitare l'Amministrazione nell'individuazione di
tale livello gestionale e del suo costo, nella SCHEDA 8 allegata sono
individuati tre diversi livelli di gestione (dal livello 1 - gestione
di base - al livello 3 - gestione completa) che differiscono per il
tipo, la durata e la frequenza delle attivita'.
Nella scelta del livello di gestione che deve caratterizzare il
servizio, l'Amministrazione deve valutare il costo delle attivita',
sulla base delle ore totali di funzionamento dell'impianto, delle
ore/anno necessarie per ciascun intervento e delle retribuzioni
(tariffe orarie) della mano d'opera specializzata, che non sono
discrezionali, ma devono rispettare i valori stabiliti dalle norme
nazionali o locali.
A questo proposito occorre tener presente che, per garantire la
sostenibilita' del servizio di illuminazione pubblica anche dal punto
di vista sociale, le retribuzioni del personale impiegato nella
gestione dell'impianto devono essere coerenti con le ore di lavoro
effettivamente richieste dalle specifiche attivita'.
Nella scelta del livello di gestione l'Amministrazione deve
altresi' tener presente che un livello di servizio piu' alto, con
controlli e verifiche piu' frequenti, e' piu' costoso, ma consente di
prevenire guasti e relativi costi, riducendo le spese di
manutenzione.
La gestione di un impianto di illuminazione pubblica comprende la
conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa,
la verifica periodica come di seguito descritte.
Ai fini di questo documento la gestione non comprende la
"manutenzione straordinaria non conservativa": nel caso in cui
l'Amministrazione voglia affidare anche interventi di manutenzione
straordinaria non conservativa, tali attivita' debbono essere
esplicitamente indicate dall'Amministrazione nei documenti
dell'affidamento, insieme ai tempi, modalita' di esecuzione ed i
costi relativi a ciascuna di esse.
3.3.5.1 Conduzione dell'impianto
L'Offerente provvede all'esercizio degli impianti che consiste
nelle attivita' di:
a) Accensione e Spegnimento
L'Offerente assicura l'accensione e lo spegnimento dei Punti Luce
nel rispetto di quanto stabilito dalla delibera dell'AEEG ARG/elt
29/08 e di quanto altro definito in eventuali Delibere Comunali in
vigore, laddove queste risultino piu' restrittive rispetto a quanto
previsto dall'AEEG.
b) Pronto Intervento e riparazione dei guasti
Gli interventi di Pronto Intervento includono tutte le attivita' di
messa in sicurezza dell'impianto nelle situazioni di emergenza ed
elencate di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• possibili contatti diretti tra persone e parti in tensione;
• permanenza di tensioni di passo e contatto superiori ai valori
di sicurezza cosi' come definito dalle norme vigenti in materia;
• instabilita' statica di elementi di impianto (ad esempio:
apparecchi, sostegni, funi, tiranti, etc.);
• condizioni di pericolo per il traffico veicolare o pedonale, a
causa di posizioni anomale assunte da elementi di impianto (che
possono verificarsi a seguito di incidenti, agenti atmosferici, atti
vandalici, etc.);
• condizioni di pericolo per il traffico veicolare o pedonale a
causa di malfunzionamento degli impianti e dei loro componenti (es.
condizioni di illuminamento scarse o nulle).
Gli interventi di riparazione devono essere sempre tempestivi e
condotti ininterrottamente fino al ripristino definitivo; in caso di
impossibilita' di ripristino definitivo, possono essere anche
provvisori al fine di assicurare almeno una funzionalita' temporanea
degli impianti, prima del ripristino definitivo, previa
autorizzazione dell'Amministrazione Contraente.
c) Costruzione e gestione dell'Anagrafica Tecnica
L'Offerente deve provvedere alla costruzione, aggiornamento e
gestione dell'Anagrafica Tecnica degli impianti, seguendo le
indicazioni delle SCHEDA 2 a seconda del livello richiesto
dall'Amministrazione.
d) Controllo dei consumi:
L'offerente, entro un anno dall'avvio del contratto, dovra'
redigere almeno un report dei consumi e la quantificazione degli
stessi nonche' degli eventuali risparmi ottenuti anche a seguito di
eventuali modifiche delle sorgenti luminose e/o dei livelli di
servizio (ore di funzionamento e/o regolazione del flusso luminoso).
e) Call Center/Contact Center
Il fornitore potra' provvedere alla gestione delle
richieste/segnalazioni pervenute attraverso un servizio automatico o
con operatore.
3.3.5.2 Manutenzione
Per Manutenzione si intende la combinazione di tutte le azioni
tecniche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte
a tenere o a riportare un'entita' in uno stato in cui possa eseguire
la funzione richiesta.
La Manutenzione si ripartisce, in funzione del contenuto degli
interventi e della loro finalita', nelle seguenti destinazioni, come
gia' definite nel glossario:
• Manutenzione ordinaria
• Manutenzione straordinaria conservativa
• Manutenzione straordinaria non conservativa
Ai fini del presente documento la gestione, intesa come criterio di
base, comprende unicamente la Manutenzione ordinaria e la
Manutenzione straordinaria conservativa cosi' come di seguito
descritte.
Segue un elenco delle attivita' che possono essere incluse nella
manutenzione ordinaria:
a) rilevamento delle sorgenti luminose o apparecchiature spente o
non funzionanti;
b) ri-verniciatura (ovvero verniciatura di elementi gia' in
origine verniciati);
c) pulizia dei corpi illuminanti;
d) riparazione o sostituzione per deterioramento / guasto o
decadimento del flusso luminoso delle sorgenti luminose e/o delle
apparecchiature componenti il punto luce ma non dell'intero
apparecchio di illuminazione, ad eccezione dei moduli LED
indipendenti;
e) verifica semestrale delle apparecchiature installate nelle
cabine elettriche di trasformazione MT se presenti;
f) verifica della messa a terra degli impianti, dei sostegni e
delle apparecchiature;
g) controllo periodico e pulizia delle linee e dei sostegni,
verifica costante della condizione di sicurezza degli impianti sia
meccaniche che elettriche che di isolamento, per il loro mantenimento
in normale stato di efficienza;
h) controllo, regolazione ed eventuale sostituzione dei
dispositivi di accensione e spegnimento degli impianti;
i) smaltimento dei materiali di risulta e dei rifiuti di
qualsiasi tipo derivanti dagli interventi effettuati, secondo quanto
stabilito dalle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
Manutenzione straordinaria conservativa:
j) interventi di revisione di elementi costitutivi dell'impianto
(a titolo esemplificativo apparecchi illuminanti, sostegni, quadri di
alimentazione), con rinnovo e/o sostituzione totale o parziale del
bene oggetto di intervento di loro parti, che non modificano in modo
sostanziale le prestazioni dell'impianto e sono destinati a riportare
l'impianto in condizioni ordinarie di esercizio;
k) messa a piombo dei sostegni fuori assetto e stabilizzazione
delle mensole a muro pericolanti;
l) sostituzione delle vetrerie rotte;
m) sostituzione per guasto delle sorgenti luminose e/o delle
apparecchiature componenti il punto luce ma non dell'intero
apparecchio di illuminazione, ad eccezione dei moduli LED
indipendenti;
n) riparazione e/o sostituzione delle apparecchiature installate
nelle cabine elettriche di trasformazione MT se presenti;
o) revisione della messa a terra degli impianti, dei sostegni e
delle apparecchiature;
p) riparazione e/o sostituzione di componenti dei sistemi
automatizzati di monitoraggio degli impianti e/o di
accensione/spegnimento e regolazione, se presenti;
q) ripristini conseguenti all'azione colposa o dolosa di terzi
(incidenti stradali, atti vandalici, ecc.) con la rivalsa diretta,
per le spese sostenute, sul soggetto che ha causato il danno.
Tali attivita' sono da intendersi come criteri di base, ovvero come
attivita' minime che l'Offerente dovra' svolgere: nel caso in cui
l'Amministrazione voglia affidare altre attivita', queste dovranno
essere esplicitamente indicate dall'Amministrazione nei documenti
dell'affidamento, insieme ai tempi, modalita' di esecuzione ed i
costi relativi a ciascuna di esse.
3.3.5.3 Verifica periodica degli impianti
L'Offerente deve eseguire, nel corso della durata del contratto,
attivita' di verifica sugli impianti, mediante controlli a vista e
misure strumentali specifiche, finalizzati a valutare:
• lo stato di conservazione degli impianti;
• le condizioni di Conformita' normativa degli impianti.
Dovranno essere oggetto di verifica, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, le seguenti parti dell'impianto: cabine, quadri, sezioni
di trasformazione, impianti di terra, locali di consegna in bassa
tensione, distribuzione, apparecchi illuminanti, sostegni.
La verifica periodica degli impianti dovra' essere conforme al
livello gestionale atteso, cosi' come esplicitato nella SCHEDA 8.
3.3.6 Aspetti organizzativi
Per la piu' efficace gestione del servizio e' opportuno che
l'Amministrazione nomini un tecnico esperto come proprio
rappresentante e controparte dell'Offerente.
Per i soggetti obbligati alla nomina dell'Energy Manager (E.M.)
(12) , questa controparte dovrebbe essere lo stesso E.M.. Tale
rappresentante, sia o meno Energy Manager, non deve avere alcun
conflitto di interessi nello svolgimento del ruolo di controparte.
L'Amministrazione deve prevedere sanzioni per i casi di
inadempimento riscontrati in fase di esecuzione.
3.3.7 Documentazione che l'Amministrazione deve fornire
Per consentire un'offerta il piu' possibile corrispondente alla
situazione effettiva e' opportuno che l'Amministrazione fornisca agli
Offerenti, oltre alle informazioni sugli strumenti urbanistici di
interesse (Leggi regionali, Piano Regolatore Comunale
dell'Illuminazione o strumenti equivalenti, ecc.) se disponibili,
dati utili per la valutazione dello stato di fatto degli impianti e
per la progettazione degli interventi eventualmente necessari.
Le informazioni minime che l'Amministrazione deve fornire,
preferibilmente in formato elettronico, sono:
a) dati relativi ai consumi degli ultimi anni (almeno due);
un censimento di livello 1 (cap. 3.3.1);
b) l'indicazione dettagliata del livello di servizio attuale
dell'impianto;
e, ove l'Amministrazione ne disponga:
a) l'analisi energetica (cap. 3.3.3);
b) la valutazione degli indici prestazionali ex ante
dell'impianto, solo per gli indici per cui si e' in possesso dei dati
necessari alla loro valutazione (cap. 3.3.2);
c) un progetto di fattibilita' tecnico-economica degli interventi
di riqualificazione (conforme a quanto stabilito nella SCHEDA 9).
Inoltre l'Amministrazione deve mettere a disposizione degli
Offerenti, se disponibile, i seguenti documenti:
a) uno specifico "programma di verifica" che definisca modalita'
e tempi per la verifica durante il servizio del rispetto, da parte
dell'Offerente, di quanto previsto dal contratto di aggiudicazione;
b) modalita' e tempi di misura dei consumi energetici;
c) modalita' di calcolo dei risparmi energetici;
d) controlli della qualita' e garanzie;
e) disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la
verifica degli eventuali risparmi garantiti;
f) procedura per gestire eventuali modifiche delle condizioni
quadro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto (ad
es.: modifica dei prezzi dell'energia, intensita' d'uso di un
impianto, ecc.).
3.3.8 Ripartizione dei risparmi energetici conseguiti
Nei casi previsti dalle norme vigenti l'Offerente si puo' far
carico degli interventi necessari alla riqualificazione
dell'impianto, o di una sua parte, per ottenere una riduzione dei
consumi di energia elettrica ed i conseguenti risparmi economici.
In questi casi si consiglia di remunerare tali investimenti
attraverso l'attribuzione all'Offerente, secondo le modalita'
stabilite dalla procedura di aggiudicazione e dal contratto, di una
quota parte del risparmio energetico reale ottenuto il risparmio
energetico ottenuto, misurato a consuntivo al termine degli
interventi.
La remunerazione sara' stabilita tenendo conto, oltre che degli
investimenti effettuati da fornitore anche della durata residua del
contratto rispetto alla data di completamento degli interventi ed
essere completamente corrisposta, a scadenze periodiche non superiori
all'anno, entro la data di scadenza del contratto di servizio.
3.3.9 Titoli di efficienza energetica ed altri incentivi economici
In considerazione del fatto che gli interventi di riqualificazione
ambientale possono beneficiare di incentivi od altre agevolazioni
economiche (Titoli di Efficienza Energetica, ecc.), nello stabilire
eventuali premialita' o risparmi addizionali, andranno utilizzate le
classi minime di efficienza energetica IPEA* e IPEI* (indicate
rispettivamente nel cap. 4.2.3.8 e nel cap. 4.3.3.3 del D.M.
27/09/17) per definire i benchmark di mercato e per stabilire
eventuali extra-performance dell'impianto analizzato.
I risparmi conseguiti dovranno essere coerenti con quanto stabilito
nei diversi livelli progettuali ed essere verificati attraverso
rilievi puntuali.
3. CRITERI AMBIENTALI MINIMI - SERVIZIO IP
4.1 OGGETTO E DURATA DELL'AFFIDAMENTO
L'oggetto dell'affidamento e' il servizio di illuminazione pubblica
con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita ai sensi
del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare del ..., pubblicato in G. U. n. del ... (citare gli
estremi del DM di adozione del presente documento).
Codice CPV (Common Procurement Vocabulary):
45316110-9 Installazione di impianti di illuminazione
stradale
50232100-1 Servizi di manutenzione di impianti di
illuminazione stradale
50232200-2 Servizi di manutenzione di impianti di
segnalazione
50232110-4 Messa in opera di impianti di illuminazione
pubblica
65320000-2 Gestione di impianti elettrici
L'oggetto dell'affidamento include le seguenti attivita':
a) la gestione dell'impianto di illuminazione pubblica che
include almeno la conduzione dell'impianto, la manutenzione, ivi
inclusa la verifica periodica degli impianti e un report periodico
dei consumi;
b) un censimento o un aggiornamento almeno di livello 2 (vedi
SCHEDA 2) degli impianti di illuminazione pubblica;
ed inoltre puo' comprendere:
c) la fornitura di energia elettrica per l'alimentazione degli
impianti di illuminazione pubblica ed eventualmente per
l'alimentazione degli impianti di segnaletica luminosa;
d) un progetto definitivo (cosi' come specificato nella SCHEDA
10) ovvero esecutivo (cosi' come specificato nella SCHEDA 11) degli
interventi di riqualificazione dell'impianto di illuminazione
pubblica;
e) la realizzazione dei lavori previsti da un progetto esecutivo
(cosi' come specificato nella SCHEDA 11) degli interventi di
riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica inclusi
sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi, sistemi di
telegestione e regolazione dei flussi;
f) altre attivita' inerenti la conduzione o la manutenzione degli
impianti di illuminazione pubblica aggiuntive rispetto a quanto gia'
indicato;
g) la gestione degli impianti di segnaletica luminosa.
Nel caso in cui l'affidamento comprenda l'acquisto di lampade a
scarica ad alta intensita' e moduli led per illuminazione pubblica
ovvero la fornitura di apparecchi di illuminazione per illuminazione
pubblica ovvero l'affidamento del servizio di progettazione di
impianti di illuminazione pubblica ma altresi' non comprenda un
servizio di illuminazione pubblica, le attivita' oggetto
dell'affidamento dovranno essere svolte conformemente ai criteri di
cui al Decreto 27 settembre 2017 "Criteri Ambientali Minimi per
l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica,
l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica,
l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per
illuminazione pubblica" ...
Ciascuna Amministrazione definisce l'oggetto dell'affidamento
tenendo conto delle condizioni dell'impianto e dell'eventuale
disponibilita' di un progetto definitivo (cosi' come specificato
nella SCHEDA 10) o esecutivo (cosi' come specificato nella SCHEDA 11)
per la riqualificazione dell'impianto, fatta salva l'adesione a
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip e/o da altre
Centrali di Committenza
La durata del servizio deve essere commisurata alle attivita'
previste dall'oggetto del contratto e all'entita' degli investimenti
per realizzare gli interventi previsti, in modo tale da consentirne
la corretta remunerazione.
Si raccomanda di evitare accorpamenti artificiosi ed immotivati di
servizi non omogenei fra loro (o comunque di servizi non inerenti la
pubblica illuminazione con il servizio oggetto del presente
documento): ai fini della corretta gestione del servizio e della
migliore tracciabilita' dei flussi finanziari, e' opportuno che
l'Amministrazione eviti di includere, in uno stesso contratto, altri
servizi.
Qualora l'ambito di intervento coinvolga un numero di punti luce
superiore a 50.000 si raccomanda di valutare l'opportunita' di
frazionare tale ambito, in maniera tale da delineare piu' lotti di
intervento, che consentano l'accesso anche a micro, piccole e medie
imprese.
Qualsiasi tipo di frazionamento degli impianti dovra' essere
obbligatoriamente di tipo orizzontale (ovvero non verticale).
4.2 REQUISITI DEI CANDIDATI
Qualora all'Offerente venga richiesta anche la progettazione degli
interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione, di
qualsiasi livello, i candidati devono possedere le competenze
richieste al paragrafo 4.3.2 del Decreto del Ministro dell'Ambiente
27/07/2017 (13) - CAM IP- ...
Altri requisiti inerenti idoneita' professionale, capacita'
economica e finanziaria, capacita' tecniche e professionali dovranno
essere rispondenti a quanto indicato dall'art. 83 e dall'allegato
XVII del D.lgs n. 50/2016.
Verifica: il rispetto del criterio e' dimostrato dalla
presentazione da parte dell'Offerente dei documenti richiesti.
4.2.1 Diritti umani e condizioni di lavoro
L'Offerente deve rispettare i principi di responsabilita' sociale
assumendo impegni relativi alla conformita' a standard sociali minimi
e al monitoraggio degli stessi. L'Offerente deve aver applicato le
Linee Guida adottate con D.M. 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione
degli aspetti sociali negli appalti pubblici", volta a favorire il
rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e
definiti da alcune Convenzioni internazionali: le otto Convenzioni
fondamentali dell'ILO n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182;
• la Convezione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi
di lavoro;
• la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del "salario
minimo";
• la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
• la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma
minima);
• la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";
• art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo"
Verifica: L'Offerente puo' dimostrare la conformita' al criterio
presentando la documentazione delle etichette che dimostrino il
rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali
dell'ILO sopra richiamate, lungo la catena di fornitura, quale la
certificazione SA 8000:2014 o equivalente, (quali, ad esempio, la
certificazione BSCI, la Social Footprint, in alternativa, devono
dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida
adottata con DM 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti
sociali negli appalti pubblici". Tale linea guida prevede la
realizzazione di un "dialogo strutturato" lungo la catena di
fornitura attraverso l'invio di questionari volti a raccogliere
informazioni in merito alle condizioni di lavoro, con particolare
riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate
convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori.
L'efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali
adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalita'
individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del
lavoro si puo' dimostrare anche attraverso la delibera, da parte
dell'organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e
gestionali ai sensi del d.lgs. 231/01, assieme a: presenza della
valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all'art.
25quinquies del d.lgs. 231/01 e art. 603 bis del codice penale e
legge 199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui all'art.
6 del d.lgs. 231/01; conservazione della sua relazione annuale,
contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di
prevenzione dei delitti contro la personalita' individuale e
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato)."
4.3 SPECIFICHE TECNICHE
4.3.1 Censimento
Questo criterio non si applica se un censimento almeno di livello 2
e' gia' a disposizione dell'Amministrazione.
Il Fornitore si impegna a realizzare entro quattro mesi
dall'aggiudicazione un censimento dell'impianto di illuminazione,
almeno di livello 2, come definito al punto 3.3.1.
Verifica: impegno contrattuale sottoposto a penale per ritardo
nell'adempimento (14) .
4.3.2 Analisi energetica
Questo criterio non si applica se l'Analisi energetica ex ante come
di seguito descritta e' gia' a disposizione dell'Amministrazione.
Il Fornitore si impegna a presentare entro un anno l'Analisi
energetica realizzate sulla base di un censimento dell'impianto
almeno di livello 2 aggiornato e dell'analisi dei consumi storici
forniti dall'Amministrazione. L'analisi energetica dell'impianto deve
essere eseguita da soggetti accreditati ai sensi del Regolamento
CE/765/2008. L'analisi energetica dell'impianto deve individuare le
eventuali situazioni di inefficienza energetica localizzate o
generalizzate dell'impianto (ad es. sorgenti luminose a bassa
efficienza, carichi esogeni, mancanza di regolazione del flusso
luminoso, ecc.) come definito al cap. 3.3.3.
L'analisi energetica deve:
a) essere basata su dati operativi relativi al consumo di energia
aggiornati, misurati e tracciabili;
b) comprendere un esame dettagliato del profilo di consumo
energetico delle varie parti che compongono l'impianto di
illuminazione;
c) essere proporzionata e sufficientemente rappresentativa per
consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica
globale e di individuare in modo affidabile le opportunita' di
miglioramento piu' significative.
In caso di discrepanze tra i calcoli teorici e i dati sui consumi
debbono essere individuate le cause che le determinano. Debbono
essere individuate inefficienze localizzate oppure generalizzate,
quali ad esempio sorgenti luminose a bassa efficienza, carichi
esogeni, mancanza di regolazione del flusso luminoso, ecc. che
costituiscono il punto di partenza per la formulazione di proposte
progettuali di riqualificazione dell'impianto (progetto di
fattibilita' tecnico-economica e progetto definitivo o esecutivo).
Verifica: impegno contrattuale sottoposto a penale per ritardo
nell'adempimento.
4.3.3 Valutazione degli indici prestazionali
Questo criterio non si applica se la Valutazione degli indici
prestazionali ex ante come di seguito descritta, e' gia' a
disposizione dell'Amministrazione.
Il Fornitore si impegna a presentare entro sei mesi
dall'aggiudicazione la Valutazione degli indici prestazionali
realizzate sulla base di un censimento dell'impianto almeno di
livello 2 aggiornato. La valutazione degli indici prestazionali ex
ante dell'impianto deve essere realizzata dall'Offerente rispetto
agli aspetti da A a D come definiti nel cap. 3.3.2.
Verifica: impegno contrattuale sottoposto a penale per ritardo
nell'adempimento (15) .
4.3.4 Progetto definitivo
Questo criterio non si applica se un progetto definitivo di
interventi di riqualificazione dell'impianto, come di seguito
descritto, e' gia' a disposizione dell'Amministrazione.
Il Fornitore si impegna a presentare entro 12 mesi
dall'aggiudicazione un progetto definitivo degli interventi di
riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica che presenti
almeno i contenuti richiamati alla SCHEDA 10.
Verifica: impegno contrattuale sottoposto a penale per ritardo
nell'adempimento (16) .
4.3.5 Progetto esecutivo
Questo criterio non si applica se un progetto esecutivo di
interventi di riqualificazione dell'impianto, come di seguito
descritto, e' gia' a disposizione dell'Amministrazione.
Il Fornitore si impegna a presentare entro 12 mesi
dall'aggiudicazione un progetto esecutivo degli Interventi di
riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica che presenti
almeno i contenuti richiamati alla SCHEDA 11.
Verifica: impegno contrattuale sottoposto a penale per ritardo
nell'adempimento (17) .
4.4 CRITERI PREMIANTI (criteri di aggiudicazione)
4.4.1 Requisiti dei candidati
Vanno evitati criteri premianti basati su requisiti inerenti
idoneita' professionale, capacita' economica e finanziaria, capacita'
tecniche e professionali o comunque requisiti soggettivi che
potrebbero risultare svincolati dall'offerta presentata o che non
abbiano un'influenza sul livello dell'esecuzione.
Qualora l'intervento di riqualificazione degli impianti di
illuminazione pubblica preveda interventi di riqualificazione
energetica, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, viene
attribuito un punteggio premiante qualora l'Offerente dimostri di
avere capacita' organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale,
economica e finanziaria almeno pari a quelle previste dalla norma UNI
CEI 11352 sulle societa' che forniscono servizi energetici.
Verifica: impegno contrattuale sottoposto a penale per ritardo
nell'adempimento (18) .
4.4.2 Progetto definitivo
Questo criterio non si applica se un progetto definitivo di
riqualificazione dell'impianto, come di seguito descritto, e' gia' a
disposizione dell'Amministrazione.
Un punteggio premiante e' attribuito Fornitore si impegna a
presentare entro 12 mesi dall'aggiudicazione, un progetto definitivo
di riqualificazione dell'impianto come descritto al criterio 4.3.6,
ma finalizzato a portare il valore degli indici prestazionali di uno
o piu' aspetti, come definiti al cap. 3.3.3, a partire da quello
corrispondente alla lettera A, ad un valore almeno superiore a 3.
I punti premianti sono attribuiti in relazione agli aspetti
trattati dal progetto (da A a D) e al valore degli indici
prestazionali corrispondenti conseguibile con la realizzazione del
progetto.
Verifica: impegno contrattuale sottoposto a penale per ritardo
nell'adempimento (19) .
4.4.3 Progetto esecutivo
Questo criterio non si applica se un progetto esecutivo di
riqualificazione dell'impianto, come di seguito descritto, e' gia' a
disposizione dell'Amministrazione.
Un punteggio premiante e' attribuito Fornitore si impegna a
presentare entro 12 mesi dall'aggiudicazione un progetto esecutivo di
riqualificazione dell'impianto come descritto al criterio 4.3.6, ma
finalizzato a portare il valore degli indici prestazionali di uno o
piu' aspetti, come definiti al cap. 3.3.3, a partire da quello
corrispondente alla lettera A, ad un valore almeno superiore a 3.
I punti premianti sono attribuiti in relazione agli aspetti
trattati dal progetto (da A a D) e al valore degli indici
prestazionali corrispondenti conseguibile con la realizzazione del
progetto.
Verifica: impegno contrattuale sottoposto a penale per ritardo
nell'adempimento (20)
4.4.4 Gestione
Viene attribuito un punteggio premiante per un livello di gestione
superiore al livello 1 indicato dalla SCHEDA 8. Per stabilire i
livelli di gestione da attuare si faccia riferimento unicamente ai
tre livelli indicati dalla SCHEDA 8.
Viene attribuito un punteggio premiante all'Offerente che rende
disponibile per i cittadini, per la segnalazione di disservizi:
• un numero telefonico (eventualmente con chiamata gratuita -
numero verde) attivo:
-- in modalita' automatica, per 24 ore/giorno per 7
giorni/settimana;
-- con operatore, almeno 6 ore/giorno per 5 giorni/settimana;
• un numero di fax;
• un indirizzo e-mail e un sito web.
Tutte le segnalazioni ricevute e gli interventi effettuati dovranno
essere registrati e riportati nei rapporti periodici
all'Amministrazione di cui al criterio 4.5.10.
4.4.5 Fornitura di energia elettrica
Viene attribuito un punteggio premiante all'Offerente che si
impegna ad offrire energia verde per il 100% del fabbisogno espresso
dall'Amministrazione.
Il Fornitore, ai sensi della deliberazione ARERA, gia' AEEGSI
118/2016/R/efr del 17 marzo 2016, e' tenuto a dimostrare -con idonea
documentazione da consegnare annualmente all'Amministrazione. - il
rispetto dell'obbligo di fornire Energia Verde per un ammontare non
inferiore al consumo, pari al 100% del totale effettivo dell'energia
necessaria per l'alimentazione dell'impianto,
Tale adempimento dovra' avvenire entro il primo semestre successivo
all'anno solare di competenza del contratto.
La fornitura di energia elettrica deve essere corredata da un
Certificato di Origine per il 100% dell'energia elettrica fornita
ogni anno.
Verifica: il rispetto del criterio e' verificato prima della
stipula attraverso un impegno del produttore di energia elettrica a
fornire il 100% dell'energia in corso di esecuzione e collegato ad
una penale per ritardato adempimento.
4.5 CLAUSOLE CONTRATTUALI (criteri di base)
4.5.1 Gestione
Allo scopo di facilitare l'Amministrazione nell'individuazione del
livello gestionale piu' adatto, nella SCHEDA 8 sono individuati tre
livelli di gestione. L'Offerente deve attuare un livello di gestione
minimo pari al livello 1 indicato dalla SCHEDA 8.
I tempi di intervento in caso di disservizio non devono superare
quelli indicati nella tabella che segue:
=============================================
| | Tempo max di |
| Evento segnalato | intervento (ore) |
+=====================+=====================+
|punto luce singolo | |
|spento | 48 |
+---------------------+---------------------+
|almeno tre punti luce| |
|spenti | 24 |
+---------------------+---------------------+
|strada al buio | 4 |
+---------------------+---------------------+
|intera cabina spenta | 4 |
+---------------------+---------------------+
|pronto intervento | 3 |
+---------------------+---------------------+
Tali attivita' sono da intendersi come criteri di base, ovvero come
attivita' minime che l'Offerente dovra' svolgere: nel caso in cui
l'Amministrazione voglia affidare altre attivita', queste dovranno
essere esplicitamente indicate dall'Amministrazione nei documenti
dell'affidamento, insieme ai tempi, modalita' di esecuzione ed i
costi relativi a ciascuna di esse.
Verifica: in fase di esecuzione del contratto.
4.5.2 Sorgenti luminose e apparecchi di illuminazione
Le sorgenti luminose e gli apparecchi di illuminazione che vengono
installati nel corso del servizio debbono rispettare i criteri di cui
al Decreto del Ministro dell'Ambiente del 27 settembre 2017 - CAM IP
(21) ...
Verifica: in fase di esecuzione del contratto.
4.5.3 Fornitura di energia elettrica
Questo criterio non si applica se la fornitura dell'energia
elettrica non rientra nell'oggetto dell'aggiudicazione.
L'Offerente deve provvedere all'acquisto di energia elettrica da
utilizzare nell'espletamento del servizio ed all'assunzione di tutti
gli oneri connessi, compresa la voltura degli contratti di acquisto,
conformemente a quanto di seguito indicato.
A) Il contratto di fornitura dell'energia elettrica deve essere
intestato all'Offerente e deve essere esclusivamente dedicato al
servizio di illuminazione pubblica; in particolare, utenze in bassa o
media tensione non potranno essere utilizzate per eventuali servizi
che esulino da quelli relativi all'illuminazione pubblica, come per
esempio altri servizi.
Con specifico riferimento alle volture, resta inteso quanto di
seguito specificato:
• l'Offerente deve provvede alle volture con cambio di ragione
sociale a proprio nome del/i contratto/i di fornitura di energia
elettrica per l'illuminazione (nonche' congiuntamente
all'Amministrazione, alla lettura dei relativi contatori/POD) a
proprie spese;
• le volture in uscita sono a carico dell'Amministrazione.
B) La fornitura deve avere le seguenti caratteristiche:
• l'energia elettrica acquistata dall'Offerente non deve essere
stata prodotta utilizzando combustibili fossili solidi o liquidi;
• essere corredata da un Certificato di Origine per almeno il 50%
dell'energia fornita ogni anno;
• l'offerta relativa alla fornitura di energia rinnovabile deve
essere presentata nel rispetto dei criteri di cui alla delibera ARERA
(gia' AEEG) 118/2016/R/efr del 17 marzo 2016 (22) ;
• l'eventuale maggior costo dell'energia da fonte rinnovabile
rispetto all'energia da fonte non rinnovabile deve essere
evidenziato. Deve essere altresi' evidenziata la destinazione del
ricavo relativo a tale maggior costo.
C) Oltre alla fornitura di energia elettrica, l'Offerente e' tenuto
ad eseguire tutte le attivita' di seguito elencate:
• gestire i rapporti con i distributori;
• gestione delle attivita' di verifica dell'energia consegnata
dalle Aziende di Distribuzione (e/o dalle Aziende esercenti la
vendita di energia elettrica) assumendosi anche l'onere della
gestione dell'eventuale contenzioso relativamente al mancato rispetto
dei parametri di continuita', affidabilita' e qualita'.
Verifica: in fase di esecuzione del contratto.
Per dimostrare il rispetto dei requisiti relativi al punto B)
durante tutta la durata del contratto, l'Offerente deve presentare
all'Amministrazione, con periodicita' almeno annuale, la
documentazione seguente:
• per tutte le fonti rinnovabili:
la Garanzia di Origine di cui all'art. 15 della Direttiva
2009/28/CE e s. m. e i. (23) .
• per le fonti rinnovabili costituite da biomasse o biogas:
qualifiche IAFR degli impianti alimentati da biomasse o biogas
per le quali e' stata rilasciata, da parte dell'organismo formalmente
abilitato allo scopo, una dichiarazione che attesti che biomasse e
biogas sono stati prodotti entro il raggio di 70 km dall'impianto di
produzione dell'energia elettrica;
• per la cogenerazione ad alto rendimento:
garanzia di origine (GOc) (24) rilasciata dal GSE.
4.5.4 Bilancio materico
L'Offerente deve provvedere alla realizzazione di un bilancio
materico relativo all'uso efficiente delle risorse impiegate per la
realizzazione e manutenzione degli impianti e/o impiegati nel
servizio oggetto del bando. Il bilancio materico deve comprendere i
seguenti elementi:
• una quantificazione delle risorse materiche oggetto
dell'impianto in input ed in output (fine vita dei manufatti) andando
ad indicare la destinazione dei materiali giunti a fine vita (a
titolo di esempio riuso, riciclo, valorizzazione energetica,
discarica, ecc.). La quantificazione delle risorse materiche deve
essere suddivisa per singoli componenti dell'impianto (a titolo di
esempio; palo, apparecchio di illuminazione, cavi, basamento,
pozzetto, ...), e comprensiva di una somma totale di tutti i
componenti;
• una previsione di quantificazione delle risorse materiche
oggetto della fase di manutenzione ordinaria dell'impianto in input
ed in output (fine vita dei manufatti) andando ad indicare la
destinazione dei materiali giunti a fine vita (a titolo di esempio
riciclo, valorizzazione energetica, discarica, ecc.). La
quantificazione delle risorse materiche deve essere suddivisa per
singoli componenti oggetto della manutenzione ordinaria dell'impianto
(a titolo di esempio; palo, apparecchio di illuminazione, cavi,
basamento, pozzetto, ...), e comprensiva di una somma totale di tutti
i componenti;
• relativamente alla quantificazione materica dell'impianto e
della manutenzione ordinaria devono inoltre essere indicate le
tipologie di materiali impiegate (a titolo di esempio acciaio, vetro,
alluminio, plastica, ecc.). Nel caso di componenti di cui non e' di
facile reperimento la composizione materica originaria (a titolo di
esempio schede elettroniche, cavi, cablaggi, ecc.), e' opportuno
indicare almeno le quantita', le tipologie e il peso dei singoli
elementi. La relazione deve comprendere una parte descrittiva
dell'impianto e delle modalita' di gestione delle risorse in fase di
installazione e manutenzione oltre ad una tabella che ne presenti la
quantificazione dell'uso delle risorse in input e in output.
E' facolta' dell'offerente coinvolgere una o piu' aziende della
filiera oggetto della realizzazione dei manufatti di cui il bando.
Verifica: l'offerente deve presentare annualmente una relazione gli
elementi su indicati. Impegno contrattuale sottoposto a penale per
ritardo nell'adempimento (25) .
4.5.5 Rapporti periodici sul servizio
L'Offerente deve fornire all'Amministrazione un rapporto annuale
sulla gestione del servizio e sulle prestazioni dell'impianto
complessivo e delle sue sezioni (corrispondenti a quadri elettrici
specificatamente indicati), corredato dai dati rilevati, con
particolare attenzione ai consumi di energia e di materiali ed
all'impiego di mano d'opera.
Per ciascuna sezione di impianto il rapporto deve evidenziare
almeno i seguenti dati:
• i consumi, espressi in MWh;
• valutazione delle emissioni utilizzando i coefficienti IPCC
(IPCC 2006 (26) );
• gli orari di utilizzazione;
• i valori di alcuni indicatori significativi, come ad esempio il
tasso di guasto reale delle singole componenti (sorgenti luminose,
apparecchi di illuminazione, altri componenti), il tempo di
intervento su chiamata, l'aggiornamento degli indici IPEA* e IPEI* in
caso di modifiche all'impianto o nuove progettazioni, ecc.;
• prestazioni dei sistemi di telecontrollo e telegestione, se
presenti;
• date e risultati delle verifiche sulla funzionalita' degli
impianti;
• gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria
effettuati e le segnalazioni di disservizio ricevute;
• l'eventuale presenza di criticita' e conseguenti proposte di
efficientamento dell'impianto;
• evidenza del risparmio energetico reale ottenuto, attraverso
una contabilizzazione dell'energia con strumenti di misura
certificati;
• il conteggio degli incentivi e/o certificati bianchi ottenuti
da tale intervento.
Al fine di consentire all'Amministrazione il puntuale controllo
dell'esecuzione delle attivita' previste dall'affidamento, il
rapporto periodico deve comprendere i risultati delle verifiche
effettuate in attuazione dello specifico programma di verifica
definito dall'Amministrazione (punto 3.3.6), inclusi i risultati
delle verifiche in campo effettuate nell'ambito di tale programma.
Per consentire una piu' completa descrizione della situazione, nel
rapporto deve essere evidenziato il confronto con dati relativi a
periodi precedenti (almeno un paio di anni), resi disponibili
dall'Amministrazione o acquisiti dall'Offerente.
Il rapporto ed i relativi dati debbono essere resi disponibili
all'Amministrazione in formato elettronico.
Verifica: in fase di esecuzione del contratto.
4.5.6 Sensibilizzazione degli utenti
L'Offerente deve fornire ed installare, in luoghi concordati con
l'Amministrazione in modo che siano ben visibili al pubblico,
apposite targhe/cartelloni che informino il pubblico che il servizio
di illuminazione e' erogato nel rispetto di criteri ambientali
definiti dal Ministero dell'Ambiente.
Analoghe informazioni debbono essere fornite dall'Offerente
attraverso il proprio sito web.
Il numero delle targhe/cartelloni e' definito nei documenti di gara
in rapporto al numero di punti luce oggetto del servizio.
Targhe/cartelloni debbono riportare almeno le seguenti informazioni:
• gli estremi del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare di approvazione dei criteri
ambientali minimi;
• il valore dei consumi energetici annui per illuminazione.
Verifica: in fase di esecuzione del contratto (27) .
4.6 Clausole contrattuali (criteri premianti)
4.6.1 Bilancio materico
Viene attribuito un punteggio premiante pari ad almeno 5 punti su
100 all'offerente che si impegna a realizzare annualmente un bilancio
materico relativo all'uso efficiente delle risorse impiegate per la
realizzazione e manutenzione degli impianti e/o impiegati nel
servizio oggetto del bando nel rispetto dei requisiti indicati nei
successivi punti a), b), c), d), e) e f):
a) una quantificazione delle risorse materiche oggetto
dell'impianto in input ed in output (fine vita dei manufatti) andando
ad indicare la destinazione dei materiali giunti a fine vita (a
titolo di esempio riuso, riciclo, valorizzazione energetica,
discarica, ecc.). La quantificazione delle risorse materiche deve
essere suddivisa per singoli componenti dell'impianto (a titolo di
esempio; palo, apparecchio di illuminazione, cavi, basamento,
pozzetto, .), e comprensiva di una somma totale di tutti i
componenti;
b) una quantificazione della durata media prevista per ciascun
componente dell'impianto indicando, per ciascuno di questi, quelli
che sono oggetto di manutenzione rispetto alla durata complessiva
dell'impianto stesso;
c) una previsione di quantificazione delle risorse materiche
oggetto della fase di manutenzione ordinaria dell'impianto in input
ed in output (fine vita dei manufatti) andando ad indicare la
destinazione dei materiali giunti a fine vita (a titolo di esempio
riciclo, valorizzazione energetica, discarica, ecc.). La
quantificazione delle risorse materiche deve essere suddivisa per
singoli componenti oggetto della manutenzione ordinaria dell'impianto
(a titolo di esempio; palo, apparecchio di illuminazione, cavi,
basamento, vernice, stracci per la pulizia, pozzetto, ...), e
comprensiva di una somma totale di tutti i componenti;
d) una quantificazione del numero di veicoli, dei km percorsi e
del tipo di carburante impiegato per:
1. la fase di installazione dell'impianto;
2. la fase di manutenzione dell'impianto;
e) relativamente ai punti a), b), c) la fornitura di schede
tecniche prodotte su carta intestata e sottoscritte dalle aziende
produttrici dei componenti dell'impianto e/o oggetto della fase di
manutenzione che ne attestano la veridicita' delle informazioni di
cui i punti a), b), c) del bilancio materico;
f) la redazione di una scheda tecnica sintetica e riassuntiva
delle risorse complessive impiegate da mettere a disposizione della
stazione appaltante per la comunicazione pubblica del bilancio
materico. L'Amministrazione si riserva di indicare le specifiche di
interesse da includere nella scheda tecnica.
Relativamente alla quantificazione materica dell'impianto e della
manutenzione ordinaria devono inoltre essere indicate le tipologie di
materiali impiegate (a titolo di esempio acciaio, vetro, alluminio,
plastica, ecc.). Nel caso di componenti di cui non e' di facile
reperimento la composizione materica originaria (a titolo di esempio
schede elettroniche, cavi, cablaggi, ecc.), e' opportuno indicare
almeno le quantita', le tipologie e il peso dei singoli elementi.
Verifica: il rispetto del criterio e' dimostrato mediante
presentazione, ogni anno, della relazione richiesta. La relazione
dovra' inoltre comprendere una parte descrittiva dell'impianto e
delle modalita' di gestione delle risorse in fase di installazione e
manutenzione oltre ad una tabella che ne presenti la quantificazione
dell'uso delle risorse in input e in output. (28)
SCHEDE
Le schede forniscono indicazioni operative sulle modalita' di
attuazione delle richieste espresse nei capitoli precedenti.
SCHEDA 1 - CENSIMENTO DI LIVELLO 1
Parte di provvedimento in formato grafico
SCHEDA 2 - CENSIMENTO DI LIVELLO 2
Parte di provvedimento in formato grafico
SCHEDA 3 - INDICI PRESTAZIONALI IMPIANTO
Parte di provvedimento in formato grafico
SCHEDA 4 - CONFORMITA' NORMATIVA
Parte di provvedimento in formato grafico
SCHEDA 5 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Parte di provvedimento in formato grafico
SCHEDA 6 - RIQUALIFICAZIONE URBANA
Parte di provvedimento in formato grafico
SCHEDA 7 - SERVIZI INTELLIGENTI
Parte di provvedimento in formato grafico
SCHEDA 8 - LIVELLO GESTIONALE
Parte di provvedimento in formato grafico
SCHEDA 9 - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
Parte di provvedimento in formato grafico
SCHEDA 10 - PROGETTO DEFINITIVO
Parte di provvedimento in formato grafico
SCHEDA 11 - PROGETTO ESECUTIVO
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) Il PAN GPP, redatto ai sensi della legge 296/2006 -articolo 1
commi 1126, 1127, 1128- e' stato adottato con decreto
interministeriale del 11 aprile 2008 (GU n. 107 del 8 maggio
2008)
(2) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici".
(3) La nozione di altri servizi comprende pertanto servizi estranei
all'illuminazione pubblica (servizi di gestione calore, fornitura
elettricita', gas o altro, ecc.), servizi o sistemi non
direttamente correlati (pannelli fotovoltaici, sistemi di
ricarica per automezzi o cicli, ecc.)
(4) In questo caso risulta comunque possibile, nell'ipotesi in cui i
carichi esogeni risultino conformi alle norme di sicurezza e come
alternativa al distacco degli stessi, la sottoscrizione di
contratti per utenze diverse, in maniera tale da alimentare gli
impianti di illuminazione e i carichi esogeni elettrici
utilizzando tariffe non ad uso illuminazione pubblica.
(5) Al fine di determinare i corretti parametri economici, va
riconosciuta all'impresa un'equa remunerazione del capitale
investito. A titolo esemplificativo, il calcolo del WACC puo'
essere determinato secondo le procedure contenute nell'allegato C
alla Delibera n. 509/10/CONS dell'AGCOM, pubblicato in GU Serie
Generale n.292 del 15-12-2010 - Suppl. Ordinario n. 277), previo
inserimento di parametri adatti alle ditte del settore e
adeguamento degli stessi alla data di pubblicazione del bando.
Sempre a titolo esemplificativo, il calcolo del WACC puo' anche
essere determinato secondo le procedure stabilite dalla
Deliberazione 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM come integrata con
la Deliberazione 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL dell'Autorita'
per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, previo
inserimento di parametri adatti alle ditte del settore e
adeguamento degli stessi alla data di pubblicazione del bando. In
linea di massima e' possibile stabilire un costo medio del
capitale equo considerando che qualunque attivita' e' soggetta a
due tipi di rischio: il primo rischio (Default risk) e' quello di
default, ovvero il rischio di inadempienza, tipico dei titoli a
reddito fisso, come le obbligazioni; il secondo rischio (Equity
risk) e' connesso al fatto che gli investitori si attendono un
rendimento addizionale, rispetto al rendimento di un'attivita'
priva di rischio, come compenso per avere investito in una
attivita' non priva di rischio. Come parametro di riferimento,
possono essere utilizzati i costi medi del capitale di attivita'
similari, concernenti i servizi infrastrutturali a rete per il
mercato libero.
(6) Ad esempio, prendendo il caso di un impianto di illuminazione
pubblica costituito da 10 singoli impianti (intesi come 10
impianti aventi ognuno origine in un punto di prelievo
dell'energia elettrica diverso), un frazionamento orizzontale
nella gestione potrebbe essere attuato attraverso l'affidamento
della gestione di 5 impianti completi ad un Gestore e i restanti
5 impianti ad un altro Gestore.
(7) Ad esempio, un frazionamento verticale nella gestione di un
impianto di illuminazione potrebbe essere attuato attraverso
l'affidamento della manutenzione dei soli apparecchi di
illuminazione a un Gestore e l'affidamento della manutenzione
della restante parte di impianto (quadri, linee, sostegni, ecc.)
ad un altro Gestore.
(8) Si faccia l'esempio di un impianto di illuminazione che presenta
allo stato attuale indici IPEA* = D e IPEI* = D. Si vuole attuare
una riqualificazione prima del 2020 sostituendo gli apparecchi di
illuminazione con apparecchi piu' performanti, in grado di
raggiungere una classe IPEA* = A++ e una classe IPEI* = A+. In
questo caso, per il conseguimento di punteggi premianti ovvero di
titoli di efficienza energetica o similari, non andra' valutato
il passaggio da IPEI* = D a IPEI* = A+, ma solo il passaggio da
IPEI* = B (baseline al 2020) a IPEI* = A+ (tale passaggio e'
infatti rappresentativo del risparmio addizionale possibile
rispetto al benchmark di mercato).
(9) l'analisi TCO e' stata adottata in sede di consultazione europea
sul documento MEEuP Product Cases Report, Final - 28.11.2005 -
VHK for European Commission (pagg. 4.26 - 4.28). Il rapporto
tecnico CIE 115: 2010 "Lighting of roads for motor and pedestrian
traffic" fornisce nell'Appendice A un esempio di calcolo di TCO
per gli impianti di illuminazione stradale.
(10) Per il costo dell'energia elettrica si veda il prezzo unico
nazionale -PUN- [€/MWh] pubblicato dall'AEEG (Autorita' per
l'energia elettrica e il gas).
(11) Il ciclo di vita di un impianto di illuminazione e' considerato
pari a 30 anni - salvo indicazioni specifiche derivanti da una
analisi LCA specifica per l'impianto considerato
(12) "Responsabile per la conservazione e l'uso razionale
dell'Energia" (piu' comunemente noto come Energy Manager) come
definito dalla legge n.10 del 1991 e s. m. e i.
(13) "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti
luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di
apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del
servizio di progettazione di impianti per illuminazione
pubblica".
(14) La stazione appaltante deve fissare una adeguata penale per il
non soddisfacimento del criterio.
(15) Vedi nota 14
(16) idem
(17) idem
(18) idem
(19) Vedi nota 14
(20) idem
(21) DM 27/9/2017 "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di
sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di
apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del
servizio di progettazione di impianti per illuminazione
pubblica".
(22) Delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
"Modifiche alla deliberazione dell'Autorita' ARG/elt 104/11, in
materia di trasparenza dei contratti di vendita ai clienti
finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili".
(23) Direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 9 settembre 2015 che modifica la Direttiva 98/70/CE,
relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel,
e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili.
(24) Art.4 del D.Lgs n.20 dell'8/2/2007 e Decreto MiSE "Approvazione
delle procedure tecniche per il rilascio della garanzia
d'origine dell'elettricita' prodotta da cogenerazione ad alto
rendimento" del 6/11/2007 (GU n. 275 del 26-11-2007).
(25) Vedi nota 14.
(26) IPCC (integrated pollution prevention and control). Fattori di
emissione predefiniti sono disponibili in "2006 IPCC Guidelines
for National greenhouse gas inventories" (volume 2).
(27) Vedi nota 14
(28) Vedi nota 14