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~DIn un campeggio con 440 posti l’illuminazione di emergenza deve garantire almeno 2 Lux (vero?), non riesco a trovare però su nessuna norma o in nessun decreto se questi 2 Lux devono essere misurati al suolo, se è un valore minimo o se è una media. 

Luca

~RCon lettera circolare del 16 settembre 2016 prot. 011257 il Ministero dell’interno DCPREC ha chiarito alcuni punti del testo del decreto 28 febbraio 2014 di cui riportiamo l’estratto relativo all’illuminazione di sicurezza.

Decreto 28 febbraio 2014 recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l’esercizio delle strutture turistica – ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici. ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone ” – Chiarimenti.

6.1 Titolo I e B.4.4 Titolo II- Illuminazione sussidiaria delle vie di circolazione
La regola tecnica di prevenzione incendi per le strutture open air prevede che le stesse siano dotate di un sistema organizzalo di percorsi di esodo attraverso il quale, in caso di emergenza, le persone presenti possano raggiungere l’area di sicurezza.
A tal fine deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza, costituita anche da lampade con alimentazione autonoma.
In considerazione che dette strutture ricettive si sviluppano prevalentemente all’aperto, il normatore non ha inteso estendere l’illuminazione di sicurezza alla globalità dei percorsi interni al campeggio una solamente alle vie di circolazione principali, ai punti di raccolta, all’area di sicurezza, zona parcheggio.
In tale ottica, quindi, si ritiene, in via generale, che i vialetti pedonali compresi tra le unità abitative, cosi come i percorsi interni alle singole isole, non sono oggetto di tale previsione normativa; resta fermo, ovviamente, la necessità che da ogni punto della struttura ricettiva sia visibile la segnaletica di sicurezza indicante i percorsi da utilizzare in caso di esodo in emergenza.

Il valore indicato nella Regola tecnica del decreto 28 febbraio 2014 è di 2 lux così come indicato al Cap 6.1 della stessa il cui testo riportiamo per le parti riferite al quesito:

“Le aree della struttura turistico – ricettiva in aria aperta, in particolare le vie di circolazione devono essere illuminate durante i periodi di oscurità. In caso di interruzione dell’energia elettrica deve essere prevista un’illuminazione sussidiaria in grado di garantire almeno 2 lux lungo le vie, le strade e i vialetti da utilizza per l’esodo, nonché dell’area di sicurezza e della zona parcheggio esterno. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma”.

“Nelle aree a campeggio l’alimentazione di sicurezza dell’illuminazione può essere ad interruzione media (< 15 s). Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.
L’autonomia dell’alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per el tempo necessario; In ogni caso l’autonomia minima viene stabili,’ per ogni impianto come segue:
– rivelazione e allarme: 30 minuti;
– Illuminazione dl sicurezza: 1 ora;
– Impianti idrici antincendio: 1 ora.”.

Per il riferimento normativo si devono considerare:
– le prescrizioni di cui al decreto 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139“

Cap. S.4.5.9 – Illuminazione di sicurezza:
1.Deve essere installato impianto di illuminazione di sicurezza lungo tutto il sistema delle vie d’esodo fino a luogo sicuro qualora l’illuminazione possa risultare anche occasionalmente insufficiente a garantire l’esodo degli occupanti.
2. L’impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminamento sufficiente a garantire l’esodo degli occupanti, conformemente alle indicazioni della norma UNI EN 1838 o equivalente.

Pertanto nella determinazione del livello di illuminamento garantito dall’impianto di illuminazione di sicurezza ove non sia indicato uno specifico valore in lux nella Regola tecnica di prevenzione incendi si devono applicare le indicazioni della Norma UNI EN 1838 o altra norma equivalente su indicazione del progettista.

Nello specifico il Par. 4.2.1 della Norma UNI EN 1838:

“Per le vie di esodo di larghezza fino a 2 m, l’illuminamento orizzontale al suolo lungo la linea centrale della via di esodo non deve essere minore di 1 lx. La banda centrale, di larghezza pari ad almeno la metà di quella della via di esodo, deve avere un illuminamento non minore del 50% del precedente valore. Vie di esodo di larghezza maggiore devono essere considerate come insieme di percorsi di larghezza pari a 2 m, oppure essere fornite di illuminazione antipanico“.

Il valore dell’illuminamento deve essere calcolato al suolo e non come usualmente ad 1 metro dal piano di calpestio. Il calcolo dell’illuminamento deve considerare le altre prescrizioni riportate nella UNI EN 1838. Per la manutenzione degli impianti può fare riferimento alla CEI EN 50172 “Sistemi di illuminazione di emergenza”

Si vedano sul tema anche le nostre risposte del:
13 settembre 2017, 24 ottobre 2016, 13 luglio 2015.