Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C. (17A08114) (GU Serie Generale n.285 del 06-12-2017).
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 1° marzo 1968, n. 186, recante «Disposizioni
concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari,
installazioni e impianti elettrici ed elettronici»;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e successive
modificazioni, recante «Razionalizzazione del sistema di
distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e
successive modificazioni;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
luglio 2008, n. 764/2008, che stabilisce procedure relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la
decisione n. 3052/95/CE;
Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 che attua la
direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione
destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva,
che sostituisce la direttiva 94/9/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto
2011, n. 151, recante «Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934 e
successive modificazioni, recante «Approvazione delle norme di
sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la
vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1934, n. 228;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 30 novembre 1983 e
successive modificazioni, recante «Termini, definizioni generali e
simboli grafici di prevenzione incendi» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 12 novembre 1983, n. 339;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 1990,
recante «Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di
contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende
agricole, cave e cantieri» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31
marzo 1990, n. 76;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 12 settembre 2003,
recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione
ad uso privato, di capacita' geometrica non superiore a 9 m³, in
contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi
destinati all'attivita' di autotrasporto» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 23 settembre 2003, n. 221;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 27 gennaio 2006,
recante «Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e
dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai
sensi della direttiva 94/9/CE, presenti nelle attivita' soggette ai
controlli antincendio» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8
febbraio 2006, n. 32;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22
gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione
dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248
del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia
di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
edifici» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2008, n.
61;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012,
recante «Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle
istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2012, n. 201;
Rilevata la necessita' di aggiornare la disciplina antincendio
relativa ai contenitori-distributori fuori terra di liquido
combustibile di categoria C ad uso privato, di capacita' geometrica
non superiore a 9 m³;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
(UE) n. 2015/1535;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, ai fini della prevenzione
incendi, l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori,
ad uso privato, per l'erogazione di carburanti liquidi di categoria
C, cosi' come definiti nella regola tecnica di cui all'art. 3.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli
impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i
quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di
prevenzione incendi.
Art. 2
Obiettivi
1. I contenitori-distributori disciplinati dal presente decreto
sono installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei
seguenti obiettivi:
a) minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante
ed il rischio di incendio;
b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e
locali contigui all'impianto;
d) limitare, in caso di evento incidentale, danni all'ambiente;
e) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di
sicurezza.
Art. 3
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e'
approvata la regola tecnica di cui all'allegato 1, che costituisce
parte integrante del presente decreto.
Art. 4
Applicazione delle disposizioni tecniche
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
contenitori-distributori di nuova installazione e a quelli esistenti,
ad eccezione dei casi riportati al comma 2.
2. Sono esentati dall'obbligo di adeguamento alla regola tecnica di
cui all'art. 3 i contenitori-distributori esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto nei casi in cui:
a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle
competenti autorita', cosi' come previsto dall'art. 38 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
b) siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in
corso di validita' o sia stata presentata la segnalazione certificata
di inizio attivita' di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
c) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di
installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto
approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai
sensi degli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
3. I contenitori-distributori devono essere provvisti di
approvazione di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell'interno
del 31 luglio 1934, titolo I°, punto XVII ed i relativi componenti
devono essere provvisti di marcatura CE ai sensi delle direttive
applicabili.
4. L'installatore e' tenuto a verificare che il
contenitore-distributore sia idoneo per il tipo di uso e per la
tipologia di installazione prevista e che il responsabile
dell'attivita' sia informato degli specifici obblighi finalizzati a
garantire il corretto uso, in sicurezza, dello stesso.
Art. 5
Impiego di prodotti per uso antincendio
I. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di
applicazione del presente decreto, devono essere:
a) identificati univocamente sotto la responsabilita' del
produttore, secondo le procedure applicabili;
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso
previsto;
c) accettati dal responsabile dell'attivita', ovvero dal
responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e
verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio e' consentito se gli
stessi sono utilizzati conformemente all'uso previsto, se sono
rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione
di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali
applicabili, gia' sottoposte con esito positivo alla procedura di
informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e successive modifiche,
che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul
territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;
c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono
legittimamente commercializzati in uno degli Stati della Unione
europea o in Turchia in virtu' di specifici accordi internazionali
stipulati con l'Unione europea ovvero legalmente fabbricati in uno
degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio
(EFTA), parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo
(SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di
garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza
dall'incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche
allegate al presente decreto.
3. L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti
per uso antincendio di cui al comma 2, e' valutata, ove necessario,
dal Ministero dell'interno applicando le procedure previste dal
regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 9 luglio 2008.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di prevenzione incendi:
a) decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 1990 recante
«Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di
contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende
agricole, cave e cantieri»;
b) decreto del Ministro dell'interno del 12 settembre 2003
recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione
ad uso privato, di capacita' geometrica non superiore a 9 m3, in
contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi
destinati all'attivita' di autotrasporto»;
c) art. 5, comma 4 del decreto del Ministro dell'interno del 27
gennaio 2006 recante «Requisiti degli apparecchi, sistemi di
protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle
attivita' soggette ai controlli antincendio»;
2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 novembre 2017
Il Ministro dell'interno
Minniti
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
Il Ministro per lo sviluppo economico
Calenda
(Allegato 1 )
Allegato 1
(articolo 3)
Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e
l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per
l'erogazione di carburanti liquidi di categoria C.
1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
1.1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali
si rimanda a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'interno
del 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del
12 dicembre 1983.
1.2. Ai fini della presente regola tecnica, si definisce,
inoltre:
a) liquido combustibile di categoria C: liquido avente un punto
di infiammabilita' da oltre 65° C sino a 125° C. Rientrano nella
categoria C anche i liquidi combustibili con punto di infiammabilita'
inferiore a 65°C, ma non sotto i 55°C, purche' la prova del grado di
infiammabilita' sia completata da una prova di distillazione
frazionata, nella quale non si dovra' avere, a 150° C, piu' del 2 per
cento di distillato. I metodi e le apparecchiature da utilizzare per
ricercare il punto di infiammabilita' e per eseguire la distillazione
frazionata di tale liquido devono essere quelli previsti dal decreto
del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934;
b) contenitore-distributore: complesso di attrezzature,
installate fuori terra, costituito da serbatoio, idoneo a contenere
carburante liquido di categoria C, di capacita' geometrica non
superiore a 9 m³, collegato ad apparecchiatura per l'erogazione del
liquido contenuto, il termine e' equivalente a quello di
contenitore-distributore rimovibile o contenitore-distributore mobile
gia' utilizzato nel decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo
1990;
c) deposito di distribuzione: insieme dei
contenitori-distributori di liquidi combustibili di categoria C;
d) capacita' geometrica di un contenitore-distributore: volume
geometrico interno del serbatoio del contenitore-distributore;
e) capacita' complessiva dei depositi di distribuzione:
quantita' massima di carburante liquido di categoria C che puo'
essere detenuta in piu' depositi di distribuzione, presenti presso
l'attivita'.
2. Capacita' del contenitore-distributore e del deposito di
distribuzione.
2.1. La capacita' geometrica massima del contenitore-distributore
e' fissata in 9 m³.
2.2. La capacita' complessiva del deposito di distribuzione non
puo' essere superiore a 9 m³. Tale capacita' puo' essere ottenuta
anche con piu' contenitori-distributori la cui di stanza reciproca
deve essere almeno pari a 0,8 m.
2.3. Nell'ambito di una attivita' possono essere installati piu'
depositi di distribuzione, nel rispetto della distanza di sicurezza
interna di cui al successivo punto 5.1, lettera a), per una capacita'
complessiva non superiore a 45 m³.
3. Accesso all'area.
3.1. Ai mezzi dei vigili del fuoco deve essere garantita la
possibilita' di avvicinamento ai contenitori-distributori, per
esigenze di soccorso.
4. Criteri di installazione e caratteristiche costruttive.
4.1.1 contenitori-distributori e i relativi dispositivi e
componenti devono essere costruiti e installati secondo la regola
dell'arte, in conformita' alla normativa vigente.
A tal fine, il serbatoio puo' essere:
a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio continuo
dell'intercapedine; le pareti dei serbatoi possono essere:
a.1 entrambe metalliche, con la parete esterna con protezione
anticorrosione;
a.2 parete interna metallica ed esterna con altro materiale
non metallico, ma di classe A1 di reazione al fuoco, purche' idoneo a
garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti;
a.3 entrambe le pareti in materiale non metallico, ma di
classe A1 di reazione al fuoco, purche' resistenti alle
sollecitazioni meccaniche ed alla corrosione;
a.4 parete interna non metallica ma di classe A1 di reazione
al fuoco, ed esterna in metallo, con protezione anticorrosione;
b) a parete singola con:
b.1 parete metallica con protezione anticorrosione;
b.2 parete in materiale non metallico ma di classe A1 di
reazione al fuoco.
Nei casi b.1 e b.2, il deposito di distribuzione dovra' essere
posizionato all'interno di un bacino di contenimento di capacita' non
inferiore al 110% del volume del deposito di distribuzione stesso, in
grado di contenere le eventuali perdite dai serbatoi del deposito e
di idonee caratteristiche meccaniche.
4.2 I contenitori-distributori possono essere messi in opera se
muniti di:
a) dichiarazione di conformita' CE per i componenti, ai sensi
delle disposizioni comunitarie applicabili, e di approvazione di
tipo, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio
1934;
b) manuale di installazione, uso e manutenzione;
c) targa di identificazione, punzonata in posizione visibile,
riportante:
c.1 il nome e l'indirizzo del costruttore;
c.2 l'anno di costruzione ed il numero di matricola;
c.3 la capacita' geometrica, lo spessore ed il materiale del
serbatoio;
c.4 la pressione di collaudo del serbatoio;
c.5 gli estremi dell'atto di approvazione.
4.3 I contenitori-distributori devono essere installati
esclusivamente su spazio scoperto al di fuori delle zone in cui
possono formarsi atmosfere esplosive.
4.4 E' vietata l'installazione su rampe carrabili, su terrazze e
comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi.
4.5 I contenitori-distributori devono essere installati in piano
ed essere protetti da idonea difesa fissa atta ad impedire urti
accidentali.
4.6 I contenitori-distributori provvisti di bacino di
contenimento devono essere dotati di tettoia di protezione dagli
agenti atmosferici realizzata in materiale incombustibile ad
eccezione del caso in cui siano inseriti in box prefabbricato di cui
al punto 4.10.
4.7 I contenitori-distributori devono essere saldamente ancorati
al terreno per evitare spostamenti durante il riempimento e
l'esercizio.
4.8 Lo sfiato del tubo di equilibrio deve essere adeguatamente
dimensionato, sfociante ad almeno 2,40 m dal piano di calpestio,
dotato di apposito dispositivo tagliafiamma e posto ad una distanza
di 1,5 m dai fabbricati o dai depositi di materiale combustibile e/o
infiammabile; nel caso di box prefabbricato di cui al punto 4.10 tale
tubo di equilibrio deve sfociare all'esterno, mantenendo le medesime
caratteristiche sopra riportate.
4.9 Il grado di riempimento dei contenitori-distributori deve
essere non maggiore del 90% della capacita' geometrica degli stessi;
a tal fine deve essere previsto un apposito dispositivo limitatore di
carico.
4.10 Sono ammessi contenitori-distributori inseriti in appositi
box prefabbricati incombustibili, assicurando una distanza dalle
pareti tale da garantire l'accessibilita' per le operazioni di
manutenzione ed ispezione. I box devono essere dotati di una o piu'
aperture permanenti di aerazione la cui superficie non deve essere
inferiore ad 1/30 di quella in pianta; e' consentita la protezione
delle aperture di aerazione con grigliati metallici, reti e/o alette
antipioggia a condizione che non venga ridotta la superficie netta di
aerazione prevista.
5. Distanze di sicurezza.
5.1. I contenitori-distributori devono osservare le seguenti
distanze minime di sicurezza esterne ed interne da:
a) fabbricati, eventuali fonti di accensione, depositi di
materiali combustibili e/o infiammabili non ricompresi tra le
attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi
dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 10
agosto 2011, n. 151: ..... 5 m;
b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile
abitazione, esercizi pubblici, collettivita', luoghi di riunione, di
trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali
combustibili e/o infiammabili costituenti attivita' soggette ai
controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'allegato I del decreto
del Presidente della Repubblica del 1° agosto, n. 151: ..... 10 m;
c) linee ferroviarie e tranviarie, fatta salva in ogni caso
l'applicazione di specifiche disposizioni emanate in proposito:
..... 15 m;
d) proiezione verticale di linee elettriche che superano i
seguenti limiti: 1000 V efficaci per corrente alternata, 1500 V per
corrente continua: ..... 6 m.
5.2. Nel caso di contenitori-distributori installati all'interno
di scali ferroviari o stazioni ferroviarie, per il rifornimento di
locomotori, la distanza di cui al punto 5.1 lettera c) deve
intendersi quale distanza di sicurezza esterna. In tal caso e'
necessario garantire il rispetto della distanza di cui al punto 5.1
lettera a) anche rispetto alle aree accessibili al pubblico.
5.3. I contenitori-distributori devono osservare una distanza di
protezione di almeno 3 m.
5.4. Le distanze di sicurezza di cui ai punti precedenti devono
essere osservate anche per i contenitori-distributori inseriti in box
prefabbricato di cui al punto 4.10; in tal caso le distanze sono
misurate rispetto al perimetro esterno del medesimo box.
5.5. Le distanze di sicurezza di cui ai precedenti punti possono
essere ridotte fino alla meta' mediante interposizione di elementi di
separazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60 e con
le dimensioni di seguito indicate:
a) altezza: pari a quella del contenitore-distributore piu'
alto maggiorata di 0,5 m;
b) lunghezza: pari alla dimensione maggiore dei
contenitori-distributori piu' vicini a seconda dell'orientamento
degli stessi, maggiorata di 0,5 m.
6. Altre misure di sicurezza.
6.1. I contenitori-distributori devono essere contornati da
un'area, avente ampiezza non minore di 3 m, completamente sgombra da
materiali di alcun genere e priva di vegetazione che possa costituire
pericolo di incendio.
6.2. Appositi cartelli fissi, ben visibili, devono segnalare il
divieto di avvicinamento ai contenitori-distributori da parte di
estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere. La segnaletica di
sicurezza deve rispettare le prescrizioni del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.
6.3. Apposito cartello fisso deve indicare le norme di
comportamento e i recapiti telefonici dei vigili del fuoco, da
contattare in caso di emergenza, nonche' il recapito telefonico della
ditta eventualmente responsabile della gestione e della manutenzione
del contenitore-distributore.
6.4. Il contenitore-distributore deve essere dotato di misure di
sicurezza atte ad evitare l'accesso, da parte di estranei, ai
dispositivi di sicurezza e controllo dello stesso.
7. Impianto elettrico e messa a terra.
7.1. Gli impianti e le apparecchiature elettriche, ove presenti,
devono essere realizzati ed installati in conformita' a quanto
previsto dalla legge 1° marzo 1968, n. 186 e dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008 n. 37, ove applicabile.
7.2. Il contenitore-distributore deve essere dotato di
dispositivo di blocco dell'erogazione che intercetti l'alimentazione
elettrica al motore del gruppo erogatore in caso di basso livello
carburante nel serbatoio.
7.3. Il contenitore-distributore deve essere provvisto di idonea
messa a terra.
8. Estintori.
8.1. In prossimita' di ogni contenitore-distributore deve essere
garantita la presenza di almeno due estintori portatili con capacita'
estinguente non inferiore a 21A-89B. Nel caso in cui la capacita'
complessiva del deposto di distribuzione sia superiore a 6 m³, deve
essere garantita anche la presenza di un estintore carrellato con
capacita' estinguente non inferiore a B3, raggiungibile con un
percorso effettivo non superiore a 20 m rispetto al
contenitore-distributore piu' lontano.
9. Norme di esercizio.
9.1. L'esercizio e la manutenzione del contenitore-distributore
devono essere effettuati secondo la regola dell'arte ed essere
condotti in accordo alla regolamentazione vigente ed a quanto
indicato nelle norme tecniche pertinenti e nel relativo manuale d'uso
e manutenzione.
9.2. Il manuale d'uso e manutenzione del contenitore-distributore
e' predisposto dall'installatore o dal fabbricante, anche sulla base
dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati ed e'
fornito al responsabile dell'attivita'.
9.3. Devono essere rispettate le seguenti norme di esercizio:
a) Il responsabile dell'attivita' deve:
a.1 garantire, nel tempo, l'assenza di perdite e l'efficienza
delle apparecchiature a corredo del contenitore-distributore stesso;
a.2 rispettare e far rispettare i divieti per le aree al
contorno del contenitore-distributore.
b) Il personale addetto al rifornimento deve essere
adeguatamente formato sull'uso del contenitore-distributore e deve
essere in grado di adottare le misure di lotta antincendio e gestione
delle emergenze che possono verificarsi.
c) Il personale addetto al riempimento del
deposito-distributore deve osservare le norme che regolano il
trasporto delle merci pericolose secondo la disciplina vigente
dell'ADR; il medesimo personale non deve, inoltre, dare inizio alle
operazioni di riempimento se riscontra l'assenza delle condizioni per
operare in sicurezza e senza danni per l'ambiente. In particolare,
prima di iniziare le operazioni, deve:
c.1 assicurarsi della quantita' di prodotto che il
deposito-distributore puo' ricevere;
c.2 effettuare il collegamento equipotenziale tra
l'autocisterna ed il punto di riempimento;
d) La distribuzione del gasolio non deve avere luogo se non
dopo l'arresto del motore del veicolo;
e) E' vietato fumare e/o accendere fiamme libere entro un
raggio di 3 metri dal contenitore-distributore;
f) Mantenere pulito e lavare frequentemente il suolo, intorno
al contenitore-distributore;
g) Verificare, almeno una volta l'anno, che la rete metallica
dell'estremita' superiore del tubo di equilibrio del serbatoio, sia
in buono stato;
h) Il contenitore-distributore deve essere movimentato scarico;
i) Adeguata cartellonistica di sicurezza deve indicare i
divieti e le misure di esercizio sopra indicate.