Faccio parte di una Commissione Comunale sui Locali di Pubblico Spettacolo e vorrei sapere quali sono le normative applicabili a tutti gli impianti a servizio dei Carri Allegorici (Struttura – Impianti Elettrici – Impianti Idraulici – adempimenti relativi alle normative richieste dai VVFF.) Cordialità.
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I carri allegorici non sono ricompresi nell’ambito di applicazione del Decreto 18 maggio 2007 “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante“. Nello specifico vi è una circolare del Ministero dell’Interno in data 1 dicembre 2009 Prot. 17082/114 che chiarisce alle pagine 16 e 17 gli aspetti applicativi riguardanti l’oggetto della sua domanda. Si riporta integralmente l’estratto dalla circolare ministeriale:
SFILATE DI CARRI ALLEGORICI
Con la presente circolare si coglie l’occasione per fornire alcuni chiarimenti, ritenuti necessari a seguito delle numerose richieste pervenute sia dagli Enti locali sia dalle Prefetture interessate riguardo le sfilate dei carri allegorici, in occasione soprattutto del periodo carnevalesco.– I carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall’articolo 141 bis del Regolamento del T.U.L.P.S. dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell’impianto alle regole tecniche di sicurezza;
– le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l’attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005);
– non si ritiene invece che i carri allegorici siano classificabili fra le “attrazioni” dello spettacolo viaggiante ovvero riconducibili, per tipologia, nell’apposito elenco ministeriale di cui all’articolo 4, legge 18 marzo 1968, n. 337 e assoggettati quindi alle norme di cui al D.M. 18 maggio 2007;
– si ricorda che, ove le sfilate di carri assumano il carattere di manifestazioni temporanee soggette al controllo della Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, “i luoghi all’aperto, ovvero i luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico”, così come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera l), del D.M. 19 agosto 1996, devono osservare le disposizioni di cui al titolo IX dell’allegato al decreto stesso.
Per stabilire la capienza di tali aree pubbliche in occasione delle suddette manifestazioni temporanee (sfilate) si possono prendere a riferimento i criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell’interno del 6 marzo 2001, recante modifiche al D.M. 19 agosto 1996, relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all’interno di impianti sportivi. Al riguardo, si ricorda che nel caso in cui la capienza sia superiore a 5.000 spettatori la Commissione competente in materia è quella provinciale (si veda D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311). Qualora poi sia possibile un afflusso di oltre 10.000 persone, deve essere previsto, ai sensi del D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, il servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco.
La norma UNI citata nella circolare per la progettazione delle attrezzature meccaniche o elettromeccaniche è la UNI EN 13814:2005 “Macchine e strutture per fiere e parchi di divertimento – Sicurezza” in vigore dal 1 agosto 2005 acquistabile sul sito UNI (https://store.uni.com/ o uni.com). Il sommario della norma è il seguente: “La norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 13814 (edizione dicembre 2004).
La norma specifica i requisiti minimi necessari a garantire la sicurezza nella progettazione, calcolo, fabbricazione, installazione, manutenzione, funzionamento, verifica e prove dei seguenti macchinari e strutture sia mobili sia installate temporaneamente o permanentemente, come per esempio: giostre, altalene, barche, ruote panoramiche, montagne russe, scivoli, tribune, strutture con copertura tessile o a membrana, padiglioni, palcoscenici, attrazioni complementari e strutture per dimostrazioni artistiche aeree.”
Sottolineiamo l’obbligo, a capo del titolare dell’attività (o del singolo proprietario/titolare/gestore del carro) di presentare per ogni carro allegorico una specifica relazione tecnica attestante la rispondenza dell’impianto, ovvero il carro e l’insieme degli impianti tecnologici dello stesso (elettrico, meccanico, idraulico, etc. etc.) alle regole tecniche di sicurezza. La relazione tecnica deve essere firmata da un tecnico esperto.
Con riguardo alla sicurezza degli impianti elettrici si applicano (ad integrazione di quanto indicato nella UNI EN 13814), oltre alle regole generali della Norma CEI 64-8, le disposizioni di cui alla Sezione 717 della parte settima “Unità mobili e trasportabili“.
Per gli impianti elettrici, qualora non compresi nella dichiarazione di cui all’art. 141 bis del TULPS, dovrà essere prodotta specifica attestazione di “conformità” degli impianti alla legislazione e normativa tecnica (ad esempio CEI 64-8/7 Sez. 717, CEI EN 61439, CEI EN 60204-1, CEI 64-8/7 Sez. 715, etc. etc.). Ricordiamo che a detti impianti non si applica il DM 37/08 con i relativi adempimenti (su tutti: non è richiesta dichiarazione di conformità).