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E’ stata emanata la circolare della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 28 ottobre 2015 n. 12580 contenente i chiarimenti sul Decreto 19 marzo 2015, con il quale il Ministero dell’Interno ha aggiornato la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private. Il documento contiene chiarimenti sulla regola tecnica, in particolare sottolinea che le strutture interessate dal Decreto sono: strutture di ricovero ospedaliero e/o residenziali a ciclo continuativo e/o diurno, con più di 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 18 settembre 2002; ambulatori, nuovi ed esistenti, con superficie maggiore di 500 mq; strutture sanitarie non sono soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’allegato I del D.P.R. n. 151/2011.

Per la predisposizione del sistema di gestione della sicurezza, e per la relativa attuazione, deve essere individuato, dal titolare dell’attività, un “responsabile tecnico della sicurezza antincendio“; tale figura, deve essere in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011 e può coincidere con altra figura tecnica presente all’interno dell’attività.
Deve essere previsto, inoltre, un numero di addetti antincendio, determinato con il metodo riportato nello stesso titolo V. Tali addetti antincendio sono distinti in : addetti di compartimento che assicurano il primo intervento immediato e che possono svolgere altre funzioni sanitarie o non; squadra antincendio che si occupa dei controlli preventivi e dell’intervento in caso di incendio, anche in supporto agli addetti di compartimento.

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