Sono un installatore dal 1987. Recentemente sono stato contattato da Confartigianato Servizi della mia zona. Questi signori mi hanno proposto un corso a loro dire obbligatorio, pena il decadimento delle lettere acquisite con la 46/90. Allego anche il volantino in .pdf (che non divulghiamo N.d.R.) sul quale scrivono proprio così. Pur non essendo eccessivo il costo non ho intenzione di frequentarlo, anche perchè non mi hanno saputo dire qual è l’obbligo di Legge. Mi hanno scritto che è il Decreto 28 del 2011, ma non ne trovo traccia. Potete aiutarmi?
Edoardo Rossini via form
Il documento legislativo a cui fanno riferimento è il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n.28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, che ha tentato di introdurre un sistema di qualificazione degli installatori e dei manutentori di impianti elettrici da rinnovabili (fotovoltaico) e termici (solare, caldaie, stufe a biomassa ecc.).
L’articolo “incriminato” è il 15:
Art. 15 -Sistemi di qualificazione degli installatori
1. La qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo.
2. A decorrere dal 1° agosto 2013, i requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 si intendono rispettati quando:
a) il titolo di formazione professionale è rilasciato nel rispetto delle modalità di cui ai commi 3 e 4 e dei criteri di cui all’allegato 4 e attesta la qualificazione degli installatori;
b) il previo periodo di formazione è effettuato secondo le modalità individuate nell’allegato 4.
3. Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dell’allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Anche se il termine del 31 dicembre 2012 è passato da tempo, nella Sua regione il regolamento non è ancora stato emanato, per cui può stare tranquillo. Inoltre il Decreto riguarda solo ed esclusivamente gli impianti FER (alimentati a fonti energetiche rinnovabili) e non tutti gli impianti elettrici. Proporre il corso con le modalità descritte ci sembra senza dubbio una pratica commerciale scorretta.