Il GSE informa che nella sezione web FAQ > Fotovoltaico sono disponibili le risposte alle domande più frequenti (“FAQ”) sull’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica con il DM 5 luglio 2012 (V Conto Energia).
Ecco alcune delle domande & risposte:
Nel caso in cui un impianto mono-sezione sia installato su più edifici, dotati di Attestato di certificazione energetica, qual è la classe energetica cui fare riferimento?
Ai fini della Richiesta di iscrizione al Registro è necessario dichiarare la classe energetica inferiore.
In ogni caso, all’atto della richiesta di incentivazione, è necessario caricare nella sezione “Allegati” dell’applicazione FTV-SR i file digitali relativi a ciascun Attestato di certificazione energetica.
L’intervento di Smaltimento dell’eternit e/o dell’amianto deve essere necessariamente contestuale all’installazione dell’impianto?
L’intervento deve essere stato effettuato contestualmente all’installazione dell’impianto fotovoltaico (e successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto).
Per tenere conto dell’avvicendamento normativo intervenuto tra il DM 5 maggio 2011 (quarto Conto Energia) e il Decreto (quinto Conto Energia), il premio sarà riconosciuto anche agli interventi di sostituzione di eternit/amianto avviati tra il 13 maggio 2011 (data di entrata in vigore del DM 5 maggio 2011) e il 27 agosto 2012, purché gli impianti fotovoltaici, installati in sostituzione di coperture di eternit o contenenti amianto, entrino in esercizio entro il 30 giugno 2013.
Per un edificio di nuova costruzione è valida la certificazione energetica rilasciata in fase di progetto?
All’atto dell’iscrizione di un impianto al Registro può essere dichiarata una stima della classe energetica di un edificio in fase di realizzazione. Si rammenta, però, che qualora l’edificio, come realizzato, dovesse presentare una classe energetica inferiore rispetto a quella dichiarata e il Soggetto Responsabile, stimando una classe energetica superiore, avesse conseguito un vantaggio in termini di priorità nell’iscrizione al Registro, l’impianto decadrebbe dalla graduatoria.
L’edificio, in ogni caso, deve essere completato e dotato di attestato di certificazione energetica almeno alla data della richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti.
Cosa si intende per “produzione netta consumata in sito”?
E’ la differenza, se positiva, tra la produzione netta di un impianto fotovoltaico (o di una sezione di impianto), ovvero la produzione lorda diminuita dell’energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell’energia alla rete elettrica e l’energia effettivamente immessa in rete. Non è necessario che il soggetto responsabile che percepisce il “premio sulla produzione netta consumata in sito” corrisponda con il soggetto che effettivamente consuma l’energia elettrica prodotta dall’impianto, fermo restando l’univocità del punto di connessione alla rete sia per le immissioni sia per i prelievi di energia elettrica e quanto indicato nell’atto 54/07 dell’AEEG.