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Aggiornamento dei corrispettivi di conguaglio compensativo, per l’anno 2013 e successivi, da applicarsi all’energia elettrica prelevata dai punti di prelievo in bassa tensione non trattati per fasce e serviti nel mercato libero nelle aree con ridotta diffusione dei sistemi di telegestione.

Il presente provvedimento definisce i corrispettivi di conguaglio compensativo da applicarsi con riferimento ai punti di prelievo in bassa tensione non trattati per fasce serviti nel mercato libero per l’anno 2013 e successivi.

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RITENUTO:
– necessario pubblicare, ai sensi del TIS, i valori dei corrispettivi unitari Pd e Pnd in vigore nell’anno 2013;
– opportuno prevedere che il conguaglio compensativo sia posto pari a 0 a partire dall’anno 2014 e conseguentemente prevedere che:
a. a decorrere dal 1 settembre 2013 gli articoli 33, 34, 35 e i commi 37.3,  lettera c), 38.3, lettera c), 39.2, lettera c) e 42.3, lettera d) del TIS non trovino piu applicazione;
b. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento i commi 37.4, 38.4 e 39.3 del TIS non trovino piu applicazione
DELIBERA
1. di approvare l’articolazione dei corrispettivi unitari per il conguaglio compensativo, come riportati nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, la quale sostituisce la Tabella 3 del TIS;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorita’ www.autorita.energia.it.

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