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Il presente provvedimento impartisce disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in relazione alla rideterminazione della componente compensativa spettante ad alcuni regimi tariffari speciali, in attuazione al decreto legge n. 83/12.
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RITENUTO NECESSARIO:
– dare mandato alla Cassa affinché provveda a dare attuazione a quanto dispostodall’articolo 39, comma 4, del decreto legge 83/12 e che a tal fine:

a) ridetermini la componente compensativa spettante ai soggetti destinatari deiregimi tariffari speciali di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 9/91, e dicui al decreto 19 dicembre 1995, rispettivamente fino al 2007 e fino al 2005,calcolando la medesima componente tariffaria compensativa secondo lemodalità previste in caso di permanenza sul mercato vincolato, anche per iperiodi in cui i citati soggetti destinatari dei regimi tariffari speciali si sonoapprovvigionati sul libero mercato dell’energia elettrica;

b) comunichi gli esiti delle suddette rideterminazioni all’Autorità e al Ministerodello sviluppo economico;c) decorsi 30 giorni dalla comunicazione di cui alla precedente lettera b),provveda ad effettuare gli eventuali conguagli nei confronti dei soggettidestinatari dei regimi tariffari speciali sopra richiamati

DELIBERA

1. In attuazione dell’articolo 39, comma 4, del decreto legge 83/12, la Cassa:a. entro 30 (trenta) giorni dalla data del presente provvedimentoridetermina la componente compensativa spettante ai soggettidestinatari dei regimi tariffari speciali di cui all’articolo 20, comma 4,della legge 9/91, e di cui al decreto 19 dicembre 1995, rispettivamente fino al 2007 e fino al 2005, calcolando la medesima componente tariffaria compensativa secondo le modalità previste in caso di permanenza sul mercato vincolato, anche per i periodi in cui i citati soggetti destinatari dei regimi tariffari speciali si sono approvvigionati sul libero mercato dell’energia elettrica; b. entro il medesimo termine di cui alla precedente lettera a., comunica gli esiti delle suddette rideterminazioni all’Autorità e al Ministero dello sviluppo economico; c. decorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui alla precedente lettera b., provvede ad effettuare gli eventuali conguagli nei confronti dei soggetti destinatari dei regimi tariffari speciali sopra richiamati;

2. Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa e al Ministro dello Sviluppo Economico;

3. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it