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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011 n. 151, approvato il 22 luglio scorso: “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Il provvedimento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito e l’esame dei progetti, per i sopralluoghi tecnici e per l’approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il decreto, in vigore dal 7 ottobre 2011, andrà ad abrogare una serie di provvedimenti, tra i quali il D.P.R. n. 689 del 26 maggio 1959 e il D.P.R. n. 37 del 12 gennaio 1998.
Il nuovo regolamento introdurrà una serie di semplificazioni nelle procedure inerenti i controlli per la prevenzione degli incendi e per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio, che dovrebbe portare un risparmio di 650 milioni di euro all’anno per le piccole e medie imprese.

L’ambito di applicazione del regolamento è costituito principalmente dalle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’Interno 16 febbraio 1982.
Il regolamento tuttavia non si applica alle attività industriali a rischio di incidente rilevante per le quali rimane l’obbligo della presentazione del rapporto di sicurezza previsto dal decreto 334/99. Le attività da sottoporre a controlli di prevenzione incendi saranno suddivise in tre categorie (A, B, C con livello di rischio crescente), a seconda delle percentuali di rischio e in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, all’esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l’impresa e all’effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici .
Le modalità di presentazione delle istanze, il loro contenuto e la relativa documentazione da allegare saranno disciplinate con un apposito decreto del Ministro dell’Interno. Per le attività classificate di tipo A,non sarà più necessario il parere di conformità e sarà sufficiente utilizzare la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività).
Per le categorie B e C il provvedimento stabilisce che i progetti di nuovi impianti o costruzioni, e i progetti di modifica agli impianti esistenti che comportano la variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, devono essere sottoposti ad esame.
Le domande devono essere presentate al Comando dei Vigili del Fuoco insieme alla Scia e alla documentazione richiesta.
Inoltre, in caso di modifiche agli impianti o alle costruzioni esistenti che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, è necessario riavviare le procedure di valutazione del progetto e di presentazione della Scia.
Il regolamento prevede infine il rinnovo periodico ogni 5 anni della conformità antincendio, attraverso una dichiarazione del titolare delle attività (da inviare ai Vigili del fuoco) che attesti l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza, corredata da documentazione tecnica.
In alcuni casi, dove il rischio è minore (attività numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’Allegato I del decreto), la cadenza quinquennale viene elevata a dieci anni.