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Una panoramica sintetica dei principali strumenti normativi esistenti in Italia per promuovere la generazione elettrica da fonti rinnovabili.
Il D.Lgs. 79/1999 ha introdotto il meccanismo dei certificati verdi (CV) per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Prima della Legge Finanziaria 2008 i certificati verdi erano titoli attribuiti in misura proporzionale all’energia prodotta, indistintamente per le diverse fonti, per un periodo di dodici anni.
Il ricavo derivante dalla loro vendita, in un mercato garantito da un certo livello di domanda obbligata, rappresenta l’incentivo alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
Separatamente dalla vendita dei certificati verdi, la valorizzazione dell’energia immessa in rete fornisce la seconda voce di ricavo per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e l’unica al termine del periodo di incentivazione.

Periodo di esercizio Incentivo Valorizzazione energia
Primi 12 anni Vendita CV attribuiti all’energia prodotta (indistintamente per le diverse fonti) Autoconsumo e Libero mercato oppure Ritiro dedicato oppure Scambio sul posto
Dopo

Tabella 1 – Voci di ricavo per gli impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31/12/2007

La Legge Finanziaria 2008 ha apportato delle modifiche sostanziali allo schema descritto, a beneficio degli impianti entrati in esercizio successivamente al 31/12/2007.

Le principali novità riguardanti il sistema dei certificati verdi sono due: il periodo di incentivazione sale a quindici anni e il numero dei certificati verdi attributi all’energia prodotta viene differenziato a seconda della fonte rinnovabile.
Accanto a questa revisione, a beneficio esclusivo degli impianti più piccoli viene introdotto un nuovo schema di incentivazione, cui è possibile aderire in alternativa al sistema dei certificati verdi.
A tali impianti è concessa la facoltà di optare per delle tariffe di ritiro dell’energia immessa in rete, differenziate per fonte, anch’esse riconosciute per un periodo di quindici anni.
Tali tariffe sono denominate “onnicomprensive” poiché includono sia la componente incentivante sia la componente di vendita dell’energia elettrica.

Qualsiasi taglia di potenza Solo per gli impianti più piccoli
Periodo di esercizio Incentivo Valorizzazione energia Incentivo Valorizzazione energia
Primi 15 anni Vendita CV attribuiti all’energia prodotta (in misura distinta per le diverse fonti) Autoconsumo e Libero mercato oppure Ritiro dedicato oppure Scambio sul posto Tariffe onnicomprensive di ritiro dell’energia immessa in rete Autoconsumo (distinte per le diverse fonti)
Dopo Autoconsumo e Libero mercato oppure Ritiro dedicato oppure Scambio sul posto

Tabella 2 – Voci di ricavo per gli impianti a fonti rinnovabili, diverse dalla fonte solare, entrati in esercizio dopo il 31/12/2007

Allo schema sopra delineato (certificati verdi o tariffa onnicomprensive) non sono ammessi gli impianti alimentati dalla fonte solare, per i quali è previsto un meccanismo di incentivazione ad hoc, il Conto Energia. Tale sistema consiste nella erogazione di tariffe incentivanti sulla base dell’energia prodotta, per un periodo di venti anni nel caso degli impianti fotovoltaici e di venticinque anni nel caso degli impianti solari termodinamici. Oltre alle suddette tariffe gli impianti possono contare su una seconda voce di ricavo, costituita dalla valorizzazione dell’energia immessa in rete o autoconsumata.

Periodo di esercizio Incentivo Valorizzazione energia
Primi N* anni Tariffe del conto energia attribuite all’energia prodotta Autoconsumo e Libero mercato oppure Ritiro dedicato oppure Scambio sul posto
Dopo

Tabella 3 – Voci di ricavo per gli impianti solari (* N = 20 per impianti fotovoltaici; N = 25 per impianti solari termodinamici)