Il 27 gennaio 2010 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 21) il Decreto 11 gennaio 2010 dal titolo “Norme relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone”. Il testo del Decreto in versione integrale è presente nella sezione “Leggi”.
Progettazione dell’ascensore
Secondo il decreto, la documentazione progettuale per l’autorizzazione all’installazione di un nuovo ascensore in servizio pubblico, o che abbia subito modifiche costruttive importanti deve includere:
1. documentazione tecnica conforme all’appendice C delle norme UNI EN 81-1 e 81-2 (firmata da un ingegnere iscritto all’albo professionale);
2. relazione di calcolo delle strutture portanti del vano ascensore in relazione alle sollecitazioni dinamiche trasmesse dall’impianto (firmata da un ingegnere iscritto all’albo professionale);
3. relazione sul sistema di telesorveglianza, qualora non sia previsto il presenziamento, collegato ad una postazione presenziata permanentemente durante l’esercizio;
4. documentazione tecnica relativa al sistema di teleallarme conforme alla norma UNI EN 81-28;
5. piano di soccorso per il recupero dei passeggeri, inclusi i portatori di handicap, in caso di immobilizzo della cabina;
6. documentazione progettuale relativa alla procedura adottata dall’installatore per la valutazione della conformità dell’ascensore ai requisiti essenziali della direttiva, ai sensi dell’art. 6 del DPR 162/99 che, a seconda del caso, è costituita da:
1. copia dell’attestato CE del tipo rilasciato da un organismo notificato, nel caso di un ascensore progettato in conformità di un ascensore modello o di un ascensore per il quale non sia prevista alcuna estensione o variante (allegato V, parte B del DPR 162/99);
2. progetto dell’ascensore validato da un organismo notificato nel caso di verifica di un unico prodotto (allegato X );
3. progetto dell’ascensore in conformità ad un ascensore per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia qualità totale (Allegato XIII) rispondente integralmente alle norme armonizzate;
4. certificato CE di esame della progettazione rilasciato da un organismo notificato nel caso che il progetto dell’ascensore per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia qualità totale (allegato XIII) non è integralmente conforme alle norme armonizzate;
5. dichiarazioni di conformità CE per i componenti di sicurezza utilizzati nella costruzione dell’ascensore;
7. copia del certificato del sistema garanzia qualità aziendale esteso alla 95/16/CE adottato dall’installatore, rilasciato da un organismo notificato;
8. piano dei controlli non distruttivi, di cui al decreto ministeriale n. 23/1985, da eseguire sui componenti di sicurezza;
9. documentazione inerente la registrazione dei dati conforme alla norma UNI EN 627;
10. documentazione concernente l’osservanza delle norme relative all’abbattimento delle barriere architettoniche in conformità alla UNI EN 81-70 e successive modificazioni;
11. certificazione riguardante il grado di infiammabilità dei materiali relativi ai rivestimenti interni della cabina, ai tappeti antisdrucciolo ed al rivestimento esterno ai sensi della normativa vigente;
12. analisi di sicurezza;
13. relazione sulle modalità di esercizio dell’impianto.
Messa in esercizio dell’ascensore
Ultimata l’installazione dell’impianto, per aprire al pubblico l’utilizzo dell’ascensore devono essere effettuate delle verifiche e delle prove funzionali volte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perchè l’esercizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità.
Alla domanda di messa in esercizio va allegata la seguente documentazione:
1. Copia della dichiarazione CE di conformità dell’ascensore, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999 sottoscritta dall’installatore;
2. dichiarazione del direttore dei lavori nella quale egli attesta che l’opera e’ completamente ultimata e che e’ stata eseguita a regola d’arte ed in conformità al progetto approvato;
3. certificato di collaudo statico delle strutture portanti dell’impianto, ai sensi della legge 1086/71;
4. la documentazione riguardante i materiali utilizzati nonché quella riguardanti i controlli non distruttivi effettuati sui materiali stessi;
5. copia dell’attestato di esame finale dell’ascensore installato redatto da:
1. un organismo notificato nel caso di applicazione delle procedure di valutazione della conformità di cui agli allegati VI e X;
2. un installatore direttamente nel caso di applicazione delle procedure di cui all’allegato XII (garanzia qualità prodotti per gli ascensori), XIII (garanzia qualità totale) e XIV (garanzia qualità produzione);
6. l’individuazione del responsabile di esercizio che partecipa alle verifiche e prove funzionali;
7. la proposta di Regolamento di esercizio redatta dal proposto responsabile di esercizio e controfirmata dall’esercente;
8. l’elenco del personale dipendente dell’esercente da adibire alle mansioni di sorveglianza dell’impianto ed al soccorso;
9. manuale per l’uso dell’impianto;
10. la ricevuta del versamento da effettuare presso la Tesoreria Provinciale dello Stato territorialmente competente sull’apposito capitolo della somma stabilita a copertura delle spese per il personale dell’USTIF (Uffici Speciali per i Trasporti ed Impianti Fissi) incaricato dell’effettuazione delle verifiche e prove funzionali.
Verifiche e prove
Le verifiche e le prove funzionali devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dalle UNI EN 81-1 e 81-2 compresa la verifica dell’efficacia della procedura per il recupero dei passeggeri, con l’utilizzazione del personale addetto all’impianto, in caso di immobilizzo della cabina.
Manutenzione dell’ascensore
1. Le verifiche periodiche sono dirette ad accertare il permanere delle condizioni di efficienza degli organi e degli elementi dai quali dipende la sicurezza e la regolarità di esercizio dell’impianto, nonché l’avvenuta ottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite dall’autorità di sorveglianza in precedenti verifiche.
2. Ogni giorno, prima dell’inizio del servizio pubblico, il personale individuato dal responsabile dell’esercizio, deve procedere alla effettuazione di una o più corse di prova a vuoto.
3. Almeno ogni sei mesi, il responsabile dell’esercizio provvede a sottoporre l’impianto ai controlli e prove previste dall’appendice E delle norme UNI EN 81-1: 2008 e 81-2:2008, i cui 6 risultati vanno trascritti sul libretto dell’ascensore, sottoscritti dal manutentore che ha effettuato le prove e dallo stesso responsabile dell’esercizio.
4. Le date di effettuazione delle verifiche semestrali di cui al comma 3 sono comunicate dal responsabile dell’esercizio con congruo anticipo al competente USTIF al fine di consentire l’eventuale partecipazione di un proprio funzionario tecnico.
5. I risultati delle verifiche e prove periodiche di cui al comma 3 sono verbalizzati e trasmessi dal Responsabile dell’Esercizio agli Organi Regionali o agli Enti Locali delegati ed agli USTIF territorialmente competenti.
Ogni tre anni ed in occasione delle revisioni speciali, o a seguito di una trasformazione importante, o in caso di incidente, ai controlli e alle prove effettuate a cura del responsabile dell’esercizio, presenzia, al fine di verificarne il corretto operato, un funzionario tecnico dell’USTIF competente per territorio, ed eventualmente un rappresentante dell’Organo regionale o dell’ente locale delegato, agli effetti della regolarità dell’esercizio.
6. Gli USTIF possono disporre in qualsiasi momento ispezioni agli impianti per verificare che la conduzione degli stessi avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, nonché di richiedere l’esecuzione di prove e verifiche intese ad accertare lo stato di conservazione ed il buon funzionamento degli impianti.