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Il soggetto titolare di un impianto fotovoltaico può rendere disponibile nel sistema elettrico l’energia rimasta inutilizzata attraverso due modalità alternative: può scegliere di vendere l’energia prodotta al distributore o di fruire del c.d. “servizio di scambio sul posto” (di seguito anche SSP).
La scelta tra vendita e SSP dipende dalle finalità che l’utente intende perseguire: quest’ultimo, in particolare, opta per la vendita quando intende porre in essere un’attività commerciale, opta per il SSP quando vuole semplicemente utilizzare in proprio (ovvero per il soddisfacimento del personale fabbisogno energetico) l’energia che autoproduce.
Ai sensi dell’art.1 , lettera n) della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (anche Aeeg) n.28/06, il “servizio di scambio sul posto” di cui all’art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è il servizio erogato dall’impresa distributrice (Enel, Acea, ecc …) competente nell’ambito territoriale in cui è ubicato l’impianto dell’utente, che consiste nell’operare un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete dagli impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 20 kW e l’energia elettrica prelevata dalla rete, nel caso in cui il punto di immissione e di prelievo dell’energia elettrica scambiata con la rete coincidono.
Attualmente il SSP, disciplinato con delibera dell’Aeeg n. 28/06, per la finalità che persegue (immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica autoprodotta tramite immissione in rete e conseguente prelievo immediato o successivo della stessa) non implica alcuna conseguenza fiscale ed è generalmente richiesto da quei soggetti che realizzano impianti di dimensioni minime in grado di pareggiare tendenzialmente il reale fabbisogno di energia.
Ciò opportunamente premesso, si rileva che, per effetto della deliberazione Aeeg n.74/2008, dal 1° gennaio 2009 le modalità di funzionamento e le condizioni tecnico-economiche del SSP cambieranno. Più precisamente il SSP sarà regolato da una convenzione sottoscritta dall’utente e dal GSE e comporterà per gli utenti nuovi adempimenti in ordine all’immissione in rete dell’energia autoprodotta e al prelievo dell’energia richiesta.
Nello specifico, gli utenti aderenti al servizio di scambio sul posto dovranno conferire tutta l’energia autoprodotta nel sistema elettrico gestito dal GSE e al contempo acquistare, presso il fornitore territorialmente competente, l’energia necessaria a coprire i propri fabbisogni.
Il costo sostenuto per l’acquisto dell’energia (costo di cui l’utente non dovrebbe rimanere inciso, almeno nei limiti dell’energia autoprodotta), sarà successivamente “rimborsato” dal GSE mediante un contributo in conto scambio che sarà quantificato periodicamente in misura pari al minore tra il controvalore dell’energia a suo tempo conferita e il valore dell’energia prelevata presso il fornitore territorialmente competente sarà al netto dell’IVA pagata .
Nel caso in cui il. valore dell’energia elettrica immessa sia superiore a quello dell’energia elettrica prelevata, nella menzionata deliberazione dell’Aeeg n. 74/2008 è espressamente “ritenuto opportuno” che tale maggior valore venga riportato a credito negli anni solari successivi compatibilmente con le disposizioni di cui all’art.6 del citato decreto legislativo n387/2003 .
In sostanza, il SSP manterrà intatta la propria originaria ratio, nel senso che continuerà a concretizzarsi nella riattribuzione del bene energia autoprodotto, pur se quest’ultima avverrà sostanzialmente in modo diverso, ovvero sotto forma di valore monetario e non più di quantità espressa in termini di energia.
Dunque, mentre attualmente l’utente che usufruisce del SSP preleva dalla rete l’energia necessaria senza sostenere alcun costo nei limiti di quella autoprodotta, in futuro l’utente che fruirà del SSP pagherà l’energia prelevata presso il fornitore esterno, ma sarà rimborsato dal GSE del costo sostenuto per un importo pari ai minore tra il valore dell’energia prodotta e quella acquistata, maturando un credito – in termini monetari – in relazione all’energia eventualmente immessa in in misura superiore a quella acquistata.
L’operazione di “scambio sul posto” – così come costruita dalla menzionata delibera n.74/2008 (immissione in rete dell’energia da parte dell’utente e corresponsione di un contributo da parte GSE) – viene a configurare, a ben vedere, un contratto di vendita di energia in base al quale l’utente s’impegna a conferire l’energia autoprodotta a GSE e quest’ultimo, al contempo, si obbliga corrispondere all’utente stesso un importo – il contributo in conto scambio – che assume natura corrispettivo. In sostanza – in seguito alle predette modifiche – gli utenti percettori del contributo in conto scambio vengono a configurarsi, in linea generale, come produttori e venditori di energia dovranno adempiere alle relative obbligazioni fiscali, già illustrate con circolare n.46 del 19 luglio 2007, punto 9.2.1.
Nello specifico, il contributo in conto scambio, assumerà fiscalmente il seguente trattamento :

1. Persona fisica o ente non commerciale
a) impianti posti al servizio dell’abitazione o della sede dell’ente non commerciale, fino a 20 kW di potenza: qualora l’impianto, per la sua collocazione (ad esempio, sul tetto dell’abitazione o su un’area di pertinenza), risulti installato essenzialmente per fare fronte ai bisogni energetici dell’abitazione o sede dell’utente (ovvero per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc. e, a tal fine, l’impianto risulti posto direttamente al servizio dell’abitazione o della sede medesima) si ritiene che 1’immissione di energia in rete per effetto del servizio di scambio sul posto non concretizzi lo svolgimento di una attività commerciale abituale e che il relativo contributo in conto scambio erogato dal GSE non assuma rilevanza fiscale.
Diversamente, se l’impianto è di potenza superiore a 20kW, nella. considerazione che , impianti di dimensioni maggiori siano realizzati da soggetti che debbano soddisfare esigenze diverse da quelle strettamente privatistiche di un’ abitazione o di una sede di un ente non commerciale, l’energia prodotta e immessa in rete dovrà essere considerata come ceduta alla rete medesima nell’ambito di un’attività commerciale (vendita di energia) e il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante sia ai fini dell’IVA che delle imposte dirette. In tale ultimo caso, gli utenti dovranno emettere fattura nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di cessione;
b) impianti diversi: quando l’impianto, per la sua collocazione, non risulti posto al servizio dell’abitazione o della sede dell’utente (ad esempio, perché situata su un’area separata dall’abitazione e non di pertinenza della stessa), l’energia immessa in rete per effetto del servizio di scambio sul posto dovrà essere considerata ceduta alla rete medesima nell’ambito di un’attività commerciale, perciò rilevante sia ai fini dell’IVA che delle imposte dirette.
Gli utenti, quindi dovranno emettere fattura nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di cessione;

2. Imprenditore o soggetto passivo IRES
il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante sia ai fini dell’IVA che delle II.DD.; l’utente dovrà emettere fattura nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di cessione;

3. Lavoratore autonomo
il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante ai fini dell’IVA e delle II.DD., tuttavia, poiché tale corrispettivo è relativo allo svolgimento di un’attività diversa da quella professionale esercitata, il contribuente dovrà tenere per la produzione e cessione di energia una contabilità separata ai sensi dell’art.36, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e fatturare al GSE l’importo percepito.

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