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Disposizioni in materia di trattamento delle immissioni di energia elettrica
L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 dicembre 2008

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni;
la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07 (di seguito: legge finanziaria n. 244/07);
il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;
l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 9 giugno 2006,n. 111/06;
l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: TIT);
l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07;
l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: TIV);
l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07 (di seguito: TILP);
l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione n. 280/07);
l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 (di seguito: TISP);
la lettera del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, prot. 4468SSL/08 (prot. Autorità n. 38072 del 3 dicembre 2008).
Considerato che:

con il TILP l’Autorità ha definito le condizioni di trattamento dei prelievi di energia elettrica ai fini del dispacciamento dell’energia elettrica;
con le medesime disposizioni di cui al precedente alinea, l’Autorità ha disposto, ai fini della determinazione del prelievo residuo di area funzionale all’attività di profilazione convenzionale dei prelievi di energia elettrica non trattati su base oraria, che per l’energia immessa nei punti di immissione non dotati di misuratore orario si debba assumere un profilo di immissione o di prelievo costante in tutte le ore di ogni mese;
come conseguenza delle disposizioni citate al precedente alinea, ai fini della determinazione del prelievo residuo di area risulterebbero trattati orari tutti i punti di immissione dotati di misuratore orario;
l’obbligo di installazione di misuratori in grado di rilevare le immissioni di energia elettrica su base oraria sono definite nel TIT e nella deliberazione n. 292/06, più precisamente:
l’articolo 22 del TIT stabilisce l’obbligo di installazione di misuratori orari in corrispondenza di punti di immissione relativi a impianti di produzione di energia elettrica, con potenza nominale superiore a 250 kW;
l’articolo 8, comma 8.2, della deliberazione n. 292/06 stabilisce che con decorrenza 1° gennaio 2008, per ogni punto di connessione in bassa tensione attraverso cui viene attivata successivamente a tale data l’immissione in rete di energia elettrica attiva, o la possibile immissione in rete di energia elettrica attiva, per via della presenza di un impianto di generazione nell’impianto del cliente, ogni soggetto responsabile del servizio di misura installa un solo misuratore elettronico conforme ai requisiti stabiliti dalla medesima deliberazione per applicazioni di tipo monofase e trifase per le quali si prevede l’obbligo di rilevazione e immagazzinamento dei dati di misura su base oraria;
con il TIV sono state stabilite disposizioni in materia di messa a disposizione delle misure dell’energia elettrica prelevata finalizzate allo sviluppo del mercato elettrico verso i clienti finali;
l’incremento della generazione diffusa, attuale e prospettico, determina la necessità di precisare la disciplina del trattamento delle immissioni di energia elettrica che si realizzino sia attraverso punti di immissione in cui avvengono prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare unicamente i soli servizi ausiliari di generazione, che attraverso punti di connessione in cui avvengono prelievi destinati ad alimentare il consumo di clienti finali;
la disciplina del trattamento delle immissioni risulta un elemento indispensabile per il corretto funzionamento del sistema di ritiro dedicato stabilito dalla deliberazione n. 280/07, nonché del meccanismo di scambio sul posto definito dal TISP;
la recente proliferazione di impianti di generazione diffusa connessi in bassa tensione e in media tensione, nonché l’ulteriore prevedibile sviluppo di tale tipo di generazione a seguito dell’estensione della disciplina dello scambio sul posto a 200 kW e dell’attuazione dei meccanismi di incentivazione per gli impianti da fonti rinnovabili fino a 1 MW previsti dalla legge finanziaria n. 244/07 rende necessario effettuare un’analisi sui meccanismi più efficienti per la gestione delle misure dell’energia elettrica immessa.
Ritenuto che sia opportuno:

stabilire disposizioni in materia di trattamento delle immissioni ai fini del dispacciamento dell’energia elettrica;
che le disposizioni di cui al precedente alinea rispondano a criteri di efficienza e razionalità rispetto alle disposizioni attualmente vigenti per il trattamento dei prelievi di energia elettrica che hanno comportato la creazione di appositi sistemi di rilevazione e trattamento delle misure dell’energia elettrica scambiata con la rete elettrica nei punti di connessione;
stabilire, in via transitoria per l’anno 2009, disposizioni particolari per quanto riguarda la misura dell’energia elettrica immessa nell’ambito dello scambio sul posto e il relativo trattamento ai fini del dispacciamento;
modificare il TILP per tenere conto della nuova modalità di trattamento delle immissioni ai fini della determinazione del prelievo residuo di area;
rinviare ad un successivo provvedimento:
le modalità e le condizioni per l’attuazione dei piani di installazione dei misuratori per ottemperare agli obblighi previsti dalla deliberazione n. 292/06 in riferimento all’installazione dei misuratori elettronici bidirezionali e agli obblighi di installazione di misuratori orari in corrispondenza dei punti di connessione, così come definiti ai sensi del comma 21.3, lettera b), del TIT, in media tensione di impianti di produzione di energia elettrica con potenza nominale non superiore a 250 kW;
la definizione, qualora necessaria, dei criteri di riconoscimento degli eventuali maggiori costi operativi associati alle predette attività, nonché degli eventuali maggiori costi operativi relativi al servizio di aggregazione
DELIBERA

di approvare le disposizioni in materia di trattamento delle immissioni di energia elettrica di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di prevedere che l’Allegato A al presente provvedimento abbia effetti a partire dal 1 gennaio 2009;
di modificare il TIT, con decorrenza 1 gennaio 2009, così come segue:
all’articolo 22, il titolo dell’articolo è sostituito dal seguente: “Disposizioni relative ai punti di prelievo e di immissione in altissima, alta e media tensione”;
al comma 22.1, dopo le parole “di prelievo” sono aggiunte le parole “e di immissione” e le parole “e ai punti di immissione relativi a impianti di produzione di energia elettrica, con potenza nominale superiore a 250 kW” sono soppresse;
di modificare il TILP così come segue:
all’articolo 1, comma 1.1, la lettera q) è sostituita dalla seguente:
“q) deliberazione ARG/elt 29/08 è la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2008, ARG/elt 29/08”;
all’articolo 1, comma 1.1, dopo la lettera u) è aggiunta la seguente lettera:
v) deliberazione ARG/elt 178/08 è l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2008 ARG/elt 178/08;
all’articolo 6, comma 6.4, lettera a), le parole “nonché per l’energia immessa nei punti di immissione non dotati di misuratore orario” sono soppresse;
all’articolo 6, comma 6.4, lettera c), le parole “n. 52/04” sono sostituite dalle parole “ARG/elt 29/08”;
all’articolo 6, comma 6.4, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:
d) per i punti di immissione non dotati di misuratore orario, ancorché coincidenti con punti di prelievo, si applica il profilo orario di immissione di cui alla deliberazione ARG/elt 178/08;
all’articolo 17, comma 17.1, lettera a), dopo le parole “mese precedente” sono aggiunte le parole “e lo comunica all’Autorità nelle modalità da questa definite”;
di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.
10 dicembre 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis