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CIRCOLARE 1° luglio 1974, n. 224 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
“Legge 1° marzo 1968, n. 186 – Norme di buona tecnica”.
Ricorrenti quesiti proposti dagli Uffici dell’Ispettorato del lavoro in ordine ai riflessi da attribuirsi alla Legge 1° marzo 1968, n. 186 sull’attività istituzionale di vigilanza per l’applicazione delle vigenti regolamentazioni generali e speciali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, inducono a ritenere quanto meno opportune alcune precisazioni.
Ricordato che la Legge n. 186 citata prescrive che il materiale elettrico deve essere realizzato e costruito a regola d’arte e che detto materiale si considera costruito a regola d’arte se corrispondente alle norme tecniche del CEI, conviene rilevare subito come detta legge si limiti a stabilire una presunzione semplice o di fatto a beneficio di dette norme (v. articolo 2727 c.c.). Tale assunto è confortato dalla stessa legge che sembra ammettere, in ogni caso, la prova contraria, ossia, seppur consente di presumere la rispondenza alla legge allorquando il materiale elettrico sia conforme alle norme tecniche del CEI, permette, d’altra parte, di provare tale rispondenza anche in caso di difformità alle norme tecniche del CEI, e non esclude, infine, la possibilità di provare che il materiale elettrico, per quanto conforme alle norme tecniche CEI, non risponda alla Legge.
È appena il caso di rilevare come in siffatta ipotesi l’onere della prova non possa essere attribuito a coloro che abbiano realizzato materiale elettrico in conformità alle norme tecniche “de quo”.
Ad avviso difforme non sembra possibile pervenire, in quanto l’eventuale sussistenza per le norme tecniche CEI di una presunzione legale assoluta è impedita dai principi costituzionali sulla riserva di legge correlativi agli aspetti penali (ex art. 25 Cost.) e patrimoniali (ex artt. 23, 41 e 44 Cost.) che per siffatta ipotesi verrebbero in rilievo.
Sembra parimenti ultroneo, rispetto alle finalità di legge, ritenere sussistente un’implicita attribuzione al CEI della facoltà di determinare norme di sicurezza, in quanto ciò concreterebbe esercizio da parte di ente di diritto privato di funzione pubblica secondaria (amministrativa) per il che il precetto costituzionale (ex art. 97 Cost.) prevede che l’organizzazione relativa sia regolata in base a legge in modo da garantire il buon andamento e l’imparzialità.
In considerazione di tutto quanto sopra appare, quindi, legittimo dedurre che l’lspettorato del lavoro, nell’esercizio dell’attività amministrativa per la vigilanza sull’applicazione delle vigenti disposizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, debba riferire la propria attività a quest’ultime fonti normative, potendo ricorrere caso per caso, ove beninteso la prescrizione di legge ne consenta l’integrazione mediante “disposizioni”, alle norme tecniche CEI considerate rilevanti ai fini della sicurezza del lavoro.
In siffatta ipotesi, le prescrizioni tecniche dedotte dalle norme CEI acquistano forza ed efficacia in virtù dell’Ordine” emesso, atto quest’ultimo configurabile alla stregua di richiamo dell’imprenditore all’osservanza del contenuto e dell’oggetto dell’obbligo ex art. 2087 Cod. civ., i cui criteri generali, integrati e specificati dai regolamenti generali e speciali adottati in base alla Delega legislativa di cui alla legge n. 51 del 12 febbraio 1955, possono avere ulteriore specificazione ed integrazione rivolte agli stessi scopi ove le predette fonti normative non soccorrano e o siano reputate inadeguate a fronte dei pericoli che si intendano eliminare.
Tuttavia, siffatto orientamento valido in linea generale per la soluzione della questione sollevata, in sede applicativa deve essere attentamente valutato onde evitare che si possano determinare differenziati orientamenti in ordine al medesimo problema da parte dei diversi Uffici dell’Ispettorato del lavoro. Vertendosi in casi che prospettino implicazioni o aspetti di sicurezza del lavoro di carattere generale interessanti la realizzazione di materiale elettrico, sarebbe opportuno che la correlativa questione venisse portata a conoscenza di questo Ministero per le valutazioni competenti.
Allorquando l’organo di ispezione debba però riferire nell’ambito dei propri compiti di polizia giudiziaria, si ritiene che alla competente autorità giudiziaria debba essere riferito, sia sulle inosservanze alle prescrizioni di legge vigenti in materia di prevenzione degli infortuni nel lavoro, sia sull’eventuale disattenzione alle norme tecniche, potendo questa seconda ipotesi integrare gli elementi di reato.

p. Il Ministro: Sen. CENGARLE